ART. 43. 
        (Sicurezza generale dei prodotti: criteri di delega). 
   1. L'attuazione della  direttiva  del  Consiglio  92/59/CEE  sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi: 
   a) saranno previste le modalita' per individuare i  prodotti  e  i
settori non assoggettabili  alla  normativa  generale  di  attuazione
della direttiva; 
   b)  saranno  determinati  gli  obblighi  dei   diversi   operatori
economici, con particolare riguardo a quelli del produttore e, per le
parti di loro competenza, gli obblighi dei distributori; 
   c) il controllo della conformita' dei prodotti  agli  obblighi  di
sicurezza sara' assegnato  ad  organi  che  gia'  presentino  tra  le
proprie  competenze  analoghe   attribuzioni;   detti   organi,   per
l'eventuale accertamento dei requisiti tecnici dei prodotti, dovranno
avvalersi di laboratori  di  prova  accreditati  secondo  la  vigente
normativa comunitaria; 
   d) saranno previste e regolate le  misure  volte  all'accertamento
della sicurezza dei prodotti immessi sul mercato e  alla  prevenzione
dei rischi, anche mediante sospensione o ritiro dal mercato,  nonche'
l'informazione alle persone che potrebbero essere esposte  a  rischio
nei casi urgenti in cui  la  presenza  dei  prodotti  costituisca  un
pericolo per la pubblica incolumita'; 
   e) sara' assicurato il necessario coordinamento tra i vari  organi
operanti in materia di sicurezza dei prodotti  ai  fini  anche  degli
adempimenti previsti dagli articoli 7 e 8 della direttiva. 
 
          Nota all'art. 43:
             - La dir. 92/59/CEE e' pubblicata  in  G.U.C.E.  n.  288
          dell'11 agosto 1992. Gli artt. 7 e 8 recitano:
             "Art.  7.  -  1.  Se  uno Stato membro prende misure per
          limitare l'immissione sul mercato di un prodotto  o  di  un
          lotto  di  prodotti  o per disporne il ritiro dallo stesso,
          del tipo di quelli previsti all'articolo  6,  paragrafo  1,
          lettere  da d) ad h), essa notifica tali provvedimenti alla
          Commissione, sempreche' tale notifica non sia prescritta da
          una normativa comunitaria specifica, precisando le  ragioni
          che li hanno motivati. Questo obbligo non e' applicabile se
          le  misure  concernono un incidente che presenta un effetto
          locale e che e' in ogni caso, limitato al territorio  dello
          Stato membro interessato.
             2.  La  Commissione  consulta  al  piu'  presto le parti
          interessate. Se dopo  tale  consultazione,  la  Commissione
          constata  che  la  misura  e' giustificata, essa ne informa
          immediatamente lo Stato membro che  ha  preso  l'iniziativa
          nonche'  gli altri Stati membri. Se dopo tale consultazione
          la Commissione constata che  la  misua  e'  ingiustificata,
          essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso
          l'iniziativa".
             "Art.  8.  -  1.  Se uno Stato membro prende o decide di
          prendere misure urgenti per impedire, limitare o sottoporre
          a particolari condizioni l'eventuale commercializzazione  o
          uso,  sul  proprio territorio, di un prodotto o di un lotto
          di un prodotto a causa di un rischio grave ed immediato che
          detto prodotto o lotto di prodotto presentano per la salute
          e la sicurezza dei consumatori, esso ne  informa  d'urgenza
          la  Commissione,  a  condizione  che  tale  obbligo non sia
          previsto da procedure di natura equivalente nel contesto di
          altri strumenti comunitari.
             Tale obbligo non  e'  applicabile  se  gli  effetti  del
          rischio  non  vanno  o  non  possono  andare  al di la' del
          territorio dello Stato membro interessato.
             Fatto salvo quanto e' indicato al primo comma, gli Stati
          membri possono comunicare alla Commissione le  informazioni
          di  cui  dispongono  in  merito all'esistenza di un rischio
          grave ed immediato anche prima di  aver  deciso  l'adozione
          dei provvedimenti in merito.
             2.  Alla  ricezione di tali informazioni, la Commissione
          ne  verifica  la  conformita'  con  le  disposizioni  della
          presente  direttiva  e le trasmette agli altri Stati membri
          che,  a  loro   volta,   comunicano   immediatamente   alla
          Commissione i provvedimenti presi.
             3. Le procedure particolareggiate concernenti il sistema
          comunitario  d'informazione  previsto nel presente articolo
          figurano nell'allegato. La Commissione adatta  tali  proce-
          dure   particolareggiate   conformemente   alla   procedura
          stabilita di cui all'articolo 11".