ART. 43. (Sicurezza generale dei prodotti: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/59/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) saranno previste le modalita' per individuare i prodotti e i settori non assoggettabili alla normativa generale di attuazione della direttiva; b) saranno determinati gli obblighi dei diversi operatori economici, con particolare riguardo a quelli del produttore e, per le parti di loro competenza, gli obblighi dei distributori; c) il controllo della conformita' dei prodotti agli obblighi di sicurezza sara' assegnato ad organi che gia' presentino tra le proprie competenze analoghe attribuzioni; detti organi, per l'eventuale accertamento dei requisiti tecnici dei prodotti, dovranno avvalersi di laboratori di prova accreditati secondo la vigente normativa comunitaria; d) saranno previste e regolate le misure volte all'accertamento della sicurezza dei prodotti immessi sul mercato e alla prevenzione dei rischi, anche mediante sospensione o ritiro dal mercato, nonche' l'informazione alle persone che potrebbero essere esposte a rischio nei casi urgenti in cui la presenza dei prodotti costituisca un pericolo per la pubblica incolumita'; e) sara' assicurato il necessario coordinamento tra i vari organi operanti in materia di sicurezza dei prodotti ai fini anche degli adempimenti previsti dagli articoli 7 e 8 della direttiva.
Nota all'art. 43: - La dir. 92/59/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. 288 dell'11 agosto 1992. Gli artt. 7 e 8 recitano: "Art. 7. - 1. Se uno Stato membro prende misure per limitare l'immissione sul mercato di un prodotto o di un lotto di prodotti o per disporne il ritiro dallo stesso, del tipo di quelli previsti all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da d) ad h), essa notifica tali provvedimenti alla Commissione, sempreche' tale notifica non sia prescritta da una normativa comunitaria specifica, precisando le ragioni che li hanno motivati. Questo obbligo non e' applicabile se le misure concernono un incidente che presenta un effetto locale e che e' in ogni caso, limitato al territorio dello Stato membro interessato. 2. La Commissione consulta al piu' presto le parti interessate. Se dopo tale consultazione, la Commissione constata che la misura e' giustificata, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa nonche' gli altri Stati membri. Se dopo tale consultazione la Commissione constata che la misua e' ingiustificata, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa". "Art. 8. - 1. Se uno Stato membro prende o decide di prendere misure urgenti per impedire, limitare o sottoporre a particolari condizioni l'eventuale commercializzazione o uso, sul proprio territorio, di un prodotto o di un lotto di un prodotto a causa di un rischio grave ed immediato che detto prodotto o lotto di prodotto presentano per la salute e la sicurezza dei consumatori, esso ne informa d'urgenza la Commissione, a condizione che tale obbligo non sia previsto da procedure di natura equivalente nel contesto di altri strumenti comunitari. Tale obbligo non e' applicabile se gli effetti del rischio non vanno o non possono andare al di la' del territorio dello Stato membro interessato. Fatto salvo quanto e' indicato al primo comma, gli Stati membri possono comunicare alla Commissione le informazioni di cui dispongono in merito all'esistenza di un rischio grave ed immediato anche prima di aver deciso l'adozione dei provvedimenti in merito. 2. Alla ricezione di tali informazioni, la Commissione ne verifica la conformita' con le disposizioni della presente direttiva e le trasmette agli altri Stati membri che, a loro volta, comunicano immediatamente alla Commissione i provvedimenti presi. 3. Le procedure particolareggiate concernenti il sistema comunitario d'informazione previsto nel presente articolo figurano nell'allegato. La Commissione adatta tali proce- dure particolareggiate conformemente alla procedura stabilita di cui all'articolo 11".