ART. 46. (Produzione e commercializzazione di prodotti a base di latte). 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 92/46/CEE e 92/47/CEE sara' informata ai seguenti criteri: a) in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 4, e, occorrendo, dell'articolo 31 della direttiva, sara' dettata apposita disciplina, anche nel senso della esclusione o limitazione dei prodotti ottenuti a partire da ingredienti a base di latte preparati conformemente alle indicazioni della direttiva stessa, nonche' dei prodotti a base di latte, ivi compresa la pasticceria fresca e da forno e la gelateria, destinati al consumo umano nei negozi per la vendita al minuto o nei locali adiacenti al punto vendita, dove la preparazione viene effettuata unicamente per la vendita diretta al consumatore, nei pubblici esercizi di cui alla legge 25 agosto 1991, n.287, negli stabilimenti e nei laboratori di produzione e preparazione di prodotti destinati alla ristorazione collettiva ed alla somministrazione, ovvero dei prodotti destinati alla vendita diretta al consumatore allo stato fuso non confezionati o preincartati; b) nell'individuazione dei prodotti oggetto delle deroghe di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva, dovra' farsi riferimento, fatto salvo l'articolo 31 della direttiva, alle produzioni tipiche che godono della tutela della denominazione di origine o delle caratteristiche produttive, nonche' alle produzioni che, pur non essendo esplicitamente tutelate, risultano analoghe alle medesime in ragione delle peculiari modalita' di lavorazione; c) per l'individuazione degli stabilimenti oggetto della deroga di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva, dovra' farsi riferimento, fatto salvo l'articolo 31 della direttiva, ad una quantita' massima di latte lavorato giornalmente non inferiore a duecento quintali e ad una quantita' di prodotto finito non inferiore ai trenta quintali giornalieri. d) sara' previsto un adeguamento graduale delle strutture produttive e dei requisiti del latte, diversificando il regime delle aziende di ridotte dimensioni e di quelle situate nelle zone di montagna o in quelle svantaggiate, nonche' delle produzioni destinate a prodotti a denominazione di origine o tipici.
Note all'art. 46: - Le direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE sono pubblicate in G.U.C.E. n. L 268 del 14 settembre 1992. - La legge 25 agosto 1991, n. 287, concerne aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi.