ART. 46. 
   (Produzione e commercializzazione di prodotti a base di latte). 
   1.  L'attuazione  delle  direttive  del  Consiglio   92/46/CEE   e
92/47/CEE sara' informata ai seguenti criteri: 
   a) in attuazione dell'articolo  2,  paragrafo  4,  e,  occorrendo,
dell'articolo 31 della direttiva, sara' dettata apposita  disciplina,
anche nel senso della esclusione o limitazione dei prodotti  ottenuti
a partire da ingredienti a base di latte preparati conformemente alle
indicazioni della direttiva stessa, nonche' dei prodotti  a  base  di
latte, ivi compresa la pasticceria fresca e da forno e la  gelateria,
destinati al consumo umano nei negozi per la vendita al minuto o  nei
locali  adiacenti  al  punto  vendita,  dove  la  preparazione  viene
effettuata unicamente per la  vendita  diretta  al  consumatore,  nei
pubblici esercizi di cui alla legge  25  agosto  1991,  n.287,  negli
stabilimenti  e  nei  laboratori  di  produzione  e  preparazione  di
prodotti   destinati   alla   ristorazione   collettiva    ed    alla
somministrazione, ovvero dei prodotti destinati alla vendita  diretta
al consumatore allo stato fuso non confezionati o preincartati; 
   b) nell'individuazione dei prodotti oggetto delle deroghe  di  cui
all'articolo  8,  paragrafo  2,   della   direttiva,   dovra'   farsi
riferimento,  fatto  salvo  l'articolo  31  della   direttiva,   alle
produzioni tipiche che godono della  tutela  della  denominazione  di
origine o delle caratteristiche produttive, nonche'  alle  produzioni
che, pur non essendo esplicitamente tutelate, risultano analoghe alle
medesime in ragione delle peculiari modalita' di lavorazione; 
   c) per l'individuazione degli stabilimenti oggetto della deroga di
cui all'articolo 11,  paragrafo  1,  della  direttiva,  dovra'  farsi
riferimento, fatto  salvo  l'articolo  31  della  direttiva,  ad  una
quantita' massima di latte  lavorato  giornalmente  non  inferiore  a
duecento quintali e ad una quantita' di prodotto finito non inferiore
ai trenta quintali giornalieri. 
   d)  sara'  previsto  un  adeguamento  graduale   delle   strutture
produttive e dei requisiti del latte, diversificando il regime  delle
aziende di ridotte dimensioni e  di  quelle  situate  nelle  zone  di
montagna o in quelle svantaggiate, nonche' delle produzioni destinate
a prodotti a denominazione di origine o tipici. 
 
          Note all'art. 46:
             -  Le direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE sono pubblicate in
          G.U.C.E.  n. L 268 del 14 settembre 1992.
             -  La  legge  25   agosto   1991,   n.   287,   concerne
          aggiornamento    della    normativa   sull'insediamento   e
          sull'attivita' dei pubblici esercizi.