ART. 47. 
                    (Vendita dei prodotti sfusi). 
   1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, il Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
individua, con proprio decreto, lo schema del cartello unico  di  cui
all'articolo 16, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo  27  gennaio
1992, n. 109. 
 
           Nota all'art. 47:
             -  Il  decreto  legislativo  27  gennaio  1992  n.  109,
          concerne l'etichettatura dei prodotti alimentari. L'art. 16
          recita:
             "Art. 16 (Vendita dei prodotti sfusi). - 1.  I  prodotti
          alimentari   non  preconfezionati  o  generalmente  venduti
          previo    frazionamento,    anche    se     originariamente
          preconfezionati, devono essere muniti di apposito cartello,
          applicato  ai recipienti che li contengono ovvero applicato
          nei comparti in cui sono esposti.
             2. Sul cartello devono essere riportate:
               a)  le  indicazioni  previste  all'art.  3,  comma  1,
          lettere a) e b);
               b)  le  modalita'  di  conservazione  per  i  prodotti
          alimentari molto deperibili, ove necessario;
               c) la data di scadenza per le paste fresche e le paste
          fresche con ripieno di cui alla legge  4  luglio  1967,  n.
          580;
               d)  il  titolo alcolometrico volumico affettivo per le
          bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% vol.
             3. Per i prodotti della pasticceria e  della  panetteria
          l'elenco  degli  ingredienti  puo'  essere  riportato su un
          unico e apposito cartello tenuto ben in vista.
             4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche ai
          prodotti di gelateria.
             5. Per i prodotti della  gastronomia,  ivi  comprese  le
          preparazioni  alimentari pronte per cuocere, l'elenco degli
          ingredienti puo' esser riportato  su  apposito  registro  o
          altro  sistema  equivalente  da  tenersi  bene  in vista, a
          disposizione dell'acquirente, in prossimita' di  banchi  di
          esposizione dei prodotti alinentari.
             6.  Per i prodotti preincartati le indicazioni di cui al
          comma 2 possono figurare sul  solo  cartello  applicato  al
          comparto.
             7.   Per  le  bevande  vendute  mediante  spillatura  il
          cartello  di  cui  al  comma  1   puo'   essere   applicato
          direttamente sull'impianto o a fianco dello stesso.
             8. Sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti
          la  vendita  al  consumatore,  devono  essere  riportate le
          menzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), e)  ed
          h); tali menzioni possono figurare anche solo sui documenti
          commerciali".