ART. 48. (Materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti). 1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, e' sostituita dalla seguente: "c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale, oppure il marchio depositato, del fabbricante o del trasformatore o di un venditore stabilito nella Comunita'". 2. Nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, dopo il comma 8 e' inserito il seguente: "8-bis. Il comma 5 non si applica ai materiali e agli oggetti di materia plastica o di pellicola di cellulosa rigenerata quando sono manifestamente destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari".
Nota all'art. 48: - Il D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777, concerne materiali ed oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti. L'art. 4 recita: "Art. 1. - 1. I materiali e gli oggetti non ancora venuti a contatto con i prodotti alimentari devono riportare, all'atto della loro immissione in commercio, le seguenti indicazioni: a) la dicitura 'per alimenti' ovvero 'puo' venire a contatto con gli alimenti' oppure una menzione specifica circa il loro uso, quale 'macchina per caffe'', 'bottiglia per vino', 'cucchiaio per minestra' oppure il simbolo di cui all'allegato 2; b) le condizioni particolari che devono essere osservate al momento le loro impiego, qualora tali indicazioni si rendano necessarie; c) il nome e la regione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante o del trasformatore o di un venditore stabilito nella Comunita'. 2. Le indicazioni previste al comma 1 devono essere riportate in modo ben visibile, chiaramente leggibile ed indelebile: a) al momento della vendita al consumatore finale: sui materiali e sugli oggetti o sugli imballaggi oppure sulle etichette appostevi oppure sui cartellini, chiaramente visibili ai clienti, posti nelle immediate vicinanze dei materiali e degli oggetti; le indicazioni di cui alla lettera c) del comma 1 possono essere apposte sui cartellini solo nel caso in cui, per motivi tecnici di fabbricazione o di commercializzazione, tali indicazioni non possano essere apposte sui materiali e gli oggetti o mediante applicazione di etichetta; b) nelle fasi di commercializzazione diversa dalla vendita al consumatore finale; sui documenti di accompagnamento, oppure sulle etichette o sugli imballaggi, oppure sui materiale e sugli oggetti stessi. 3. Le indicazioni previste al comma 1, lett. a), non sono obbligatorie per i materiali e per gli oggetti che, per la loro stessa natura, sono chiaramente destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. 4. Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono riservati ai materiali e agli oggetti conformi ai criteri di fabbricazione e di commercializzazione di cui all'articolo 2, primo comma, nonche' a quelli indicati nel comma 2 dell'articolo 3. 5. I materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari devono essere accompagnati, nelle fasi diverse dalla vendita al consumatore finale, da una dichiarazione che attesti la conformita' alle norme loro applicabili rilasciata dal produttore. 6. In mancanza della dichiarazione di cu al comma 5, la dichiarazione di conformita' deve essere rilasciata da un laboratorio pubblico di analisi. 7. Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 vanno riportate in lingua italiana a meno che l'informazione dell'acquirente non sia altrimenti garantita. 8. Le indicazioni di cui al comma 7 possano essere riportate, oltre che in lingua italiana, anche in altre lingue. 9. I contravventori alle disposizioni di cui al presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire tremilioni a lire quindicimilioni".