ART. 48. 
(Materiali  ed  oggetti  destinati  a  venire  a  contatto  con   gli
                             alimenti). 
   1. La lettera c) del comma  1  dell'articolo  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777,  come  sostituito
dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.  108,  e'
sostituita dalla seguente: 
   "c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede  sociale,
oppure il marchio depositato, del fabbricante o del  trasformatore  o
di un venditore stabilito nella Comunita'". 
   2. Nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica  23
agosto 1982, n. 777, come  sostituito  dall'articolo  4  del  decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, dopo il comma 8 e'  inserito  il
seguente: 
   "8-bis. Il comma 5 non si applica ai materiali e agli  oggetti  di
materia plastica o di pellicola di cellulosa rigenerata  quando  sono
manifestamente  destinati  a  venire  a  contatto  con   i   prodotti
alimentari". 
 
          Nota all'art. 48:
             - Il D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777,  concerne  materiali
          ed oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti.
          L'art. 4 recita:
             "Art.  1.  -  1.  I  materiali  e gli oggetti non ancora
          venuti  a  contatto  con  i  prodotti   alimentari   devono
          riportare,  all'atto della loro immissione in commercio, le
          seguenti indicazioni:
               a) la dicitura 'per alimenti' ovvero  'puo'  venire  a
          contatto  con  gli  alimenti' oppure una menzione specifica
          circa il loro uso, quale 'macchina per caffe'',  'bottiglia
          per  vino',  'cucchiaio  per minestra' oppure il simbolo di
          cui all'allegato 2;
               b)  le  condizioni  particolari  che   devono   essere
          osservate   al   momento  le  loro  impiego,  qualora  tali
          indicazioni si rendano necessarie;
               c)  il  nome  e  la  regione  sociale  o  il   marchio
          depositato  e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante
          o del trasformatore  o  di  un  venditore  stabilito  nella
          Comunita'.
             2.  Le  indicazioni  previste  al  comma 1 devono essere
          riportate in modo ben visibile,  chiaramente  leggibile  ed
          indelebile:
               a) al momento della vendita al consumatore finale: sui
          materiali  e  sugli oggetti o sugli imballaggi oppure sulle
          etichette  appostevi  oppure  sui  cartellini,  chiaramente
          visibili  ai  clienti,  posti nelle immediate vicinanze dei
          materiali e degli  oggetti;  le  indicazioni  di  cui  alla
          lettera   c)   del  comma  1  possono  essere  apposte  sui
          cartellini  solo  nel  caso  in  cui, per motivi tecnici di
          fabbricazione o di  commercializzazione,  tali  indicazioni
          non  possano  essere  apposte sui materiali e gli oggetti o
          mediante applicazione di etichetta;
               b) nelle fasi  di  commercializzazione  diversa  dalla
          vendita   al   consumatore   finale;   sui   documenti   di
          accompagnamento, oppure sulle etichette o sugli imballaggi,
          oppure sui materiale e sugli oggetti stessi.
            3. Le indicazioni previste al comma 1, lett. a), non sono
          obbligatorie per i materiali e per gli oggetti che, per  la
          loro  stessa  natura, sono chiaramente destinati a venire a
          contatto con i prodotti alimentari.
             4. Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del  comma
          1  sono  riservati  ai materiali e agli oggetti conformi ai
          criteri di fabbricazione e di  commercializzazione  di  cui
          all'articolo  2, primo comma, nonche' a quelli indicati nel
          comma 2 dell'articolo 3.
             5. I materiali ed oggetti destinati a venire a  contatto
          con  le  sostanze  alimentari  devono  essere accompagnati,
          nelle fasi diverse dalla vendita al consumatore finale,  da
          una  dichiarazione  che  attesti  la conformita' alle norme
          loro applicabili rilasciata dal produttore.
             6. In mancanza della dichiarazione di cu al comma 5,  la
          dichiarazione  di  conformita' deve essere rilasciata da un
          laboratorio pubblico di analisi.
             7. Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del  comma
          1   vanno   riportate   in   lingua  italiana  a  meno  che
          l'informazione   dell'acquirente   non    sia    altrimenti
          garantita.
             8.  Le  indicazioni  di  cui  al  comma 7 possano essere
          riportate, oltre che in lingua  italiana,  anche  in  altre
          lingue.
             9. I contravventori alle disposizioni di cui al presente
          articolo   sono   puniti  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria del pagamento di una somma da lire tremilioni  a
          lire quindicimilioni".