ART. 49. (Attuazione della direttiva 92/115/CEE in materia di solventi). 1. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 246, e' abrogato. 2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni da emanare in via amministrativa ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, e ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, per l'attuazione della direttiva del Consiglio 92/115/CEE.
Nota all'art. 49: - Il D.L. 18 giugno 1986, n. 282 concerne misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari. Il comma 3 dell'art. 2, abrogato, recitava: "3. E' vietato l'impiego di alcole metilico, propilico, isopropilico nella produzione di alinenti e bevande, sia da soli che in miscela tra loro". - Il decreto legislativo 4 febbraio 1993 n. 64, sui prodotti alimentari, all'art. 7 cosi' dispone: "Art. 7 (Decretazione). - 1. Con decreto del Ministro della sanita' e' data attuazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, alle direttive delle Comunita' europee per le parti in cui modificano le modalita' esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico relative al presente decreto. 2. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', determina, nei limiti delle disposizioni comunitarie, i criteri specifici di purezza dei solventi, secondo le procedure di cui al comma 1".