ART. 49. 
   (Attuazione della direttiva 92/115/CEE in materia di solventi). 
   1. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  1986,  n.
246, e' abrogato. 
   2. L'abrogazione di cui al  comma  1  ha  effetto  dalla  data  di
entrata in vigore delle disposizioni da emanare in via amministrativa
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 febbraio 1993,  n.
64, e ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, per l'attuazione
della direttiva del Consiglio 92/115/CEE. 
 
          Nota all'art. 49:
             - Il D.L. 18 giugno 1986, n. 282 concerne misure urgenti
          in   materia   di   prevenzione   e    repressione    delle
          sofisticazioni   alimentari.    Il  comma  3  dell'art.  2,
          abrogato, recitava:
             "3. E' vietato l'impiego di alcole metilico,  propilico,
          isopropilico nella produzione di alinenti e bevande, sia da
          soli che in miscela tra loro".
             -  Il  decreto  legislativo  4  febbraio 1993 n. 64, sui
          prodotti alimentari, all'art. 7 cosi' dispone:
             "Art. 7 (Decretazione). - 1. Con  decreto  del  Ministro
          della  sanita'  e'  data  attuazione, ai sensi dell'art. 20
          della legge 16 aprile 1987, n. 183,  alle  direttive  delle
          Comunita'  europee  per  le  parti  in  cui  modificano  le
          modalita' esecutive e le caratteristiche di ordine  tecnico
          relative al presente decreto.
             2.  Il  Ministro  della  sanita',  sentito  il Consiglio
          superiore  di  sanita',   determina,   nei   limiti   delle
          disposizioni  comunitarie,  i  criteri specifici di purezza
          dei solventi, secondo le procedure di cui al comma 1".