ART. 50. 
                  (Regolamentazione dei prodotti). 
   1. Il Governo emana, con uno o piu' regolamenti,  norme  intese  a
rivedere   e   riordinare   la    materia    della    produzione    e
commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e  non,  anche
se disciplinata con legge. 
   2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la  procedura
prevista dall'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86. 
   3.  La  disciplina  della  produzione  e  commercializzazione  dei
prodotti alimentari conservati o trasformati: 
   a) si conforma ai principi e alle norme di diritto comunitario con
particolare riferimento alla libera circolazione delle merci,  tenuto
conto  dell'articolo  36  del  Trattato  istitutivo  della  Comunita'
economica europea: 
   b) tutela gli interessi relativi alla salute,  all'ambiente,  alla
protezione del consumatore e alla qualita' dei prodotti, alla sanita'
degli animali e dei vegetali, nel rispetto  dei  principi  ispiratori
della legislazione vigente. 
   4. In applicazione di quanto stabilito al comma 1, le disposizioni
vigenti in contrasto con la norma generale di cui alla lettera a) del
comma 3 saranno abrogate oppure modificate o sostituite in attuazione
della norma generale di cui alla lettera b) del medesimo comma 3. 
   5. I regolamenti di cui al comma 1  possono  demandare  a  decreti
ministeriali, da adottare ai sensi dell'articolo 17,  commi  3  e  4,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, la emanazione di regole tecniche. 
 
          Nota all'art. 50:
             - Per la legge 9 marzo 1989, 86,  v.  nota  all'art.  2.
          L'art. 4, comma 5, recita:
             "5.  Il regolamento di attuazione e' adottato secondo le
          procedure di cui all'articolo  17  della  legge  23  agosto
          1988,  n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  o  del  Ministro  per  il  coordinamento   delle
          politiche  comunitarie  da lui delegato, entro quattro mesi
          dalla data di entrata in vigore  della  legge  comunitaria.
          In  questa  ipotesi  il  parere del Consiglio di Stato deve
          essere espresso  entro  quaranta  giorni  dalla  richiesta.
          Decorso  tale  temine  il  regolamento  e' emanato anche in
          mancanza di detto parere".