ART. 52. 
(Licenza  obbligatoria  in  seguito  a  mancata   utilizzazione   del
                             brevetto). 
   1. L'articolo 53 del regio decreto 29 giugno  1939,  n.  1127,  e'
sostituito dal seguente: 
   "ART. 53. - 1. L'introduzione o la vendita  nel  territorio  dello
Stato di oggetti prodotti in Stati diversi  da  quelli  membri  della
Comunita' europea non costituisce attuazione dell'invenzione". 
   2. Il primo comma dell'articolo 54 del  regio  decreto  29  giugno
1939, n. 1127, e' sostituito dal seguente: 
   "Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto, o quattro
anni dalla data di deposito della domanda  se  questo  termine  scade
successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o  il
suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o piu'  licenziatari,
non abbia attuato l'invenzione brevettata, sotto forma di  produzione
nel territorio dello Stato o sotto forma di importazione da uno degli
Stati membri della Comunita' europea ovvero l'abbia attuata in misura
tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, puo'
essere  concessa  licenza  obbligatoria  per  l'uso   non   esclusivo
dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne  faccia
richiesta". 
 
           Note all'art. 52:
             -  Il  R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, concerne i brevetti
          per invenzioni industriali. L'art. 53 recitava:
             "Art. 53 (Art. 45, comma terzo,  del  regio  decreto  13
          settembre 1934, n. 1602). - L'introduzione o la vendita nel
          territorio  dello  Stato di oggetti prodotti all'estero non
          costituisce attuazione dell'invenzione".
             - L'art. 54, comma 1, recitava:
             "Art. 54 (Art. 58, n. 3 della legge 30 ottobre 1859,  n.
          3731).  -  Trascorsi  tre  anni  dalla data di rilascio del
          brevetto, o quattro  anni  dalla  data  di  deposito  della
          domanda   se   questo   termine  scade  successivamente  al
          precedente, qualora il  titolare  del  brevetto  o  il  suo
          avente  causa,  direttamente  o  a  mezzo  di  uno  o  piu'
          licenziatari, non abbia attuato nel territorio dello  Stato
          l'invenzione  brevettata,  o l'abbia attuata in misura tale
          da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese,
          puo' essere concessa licenza  obbligatoria  per  l'uso  non
          esclusivo   dell'invenzione  medesima,  a  favore  di  ogni
          interessato che ne faccia richiesta".