ART. 53. (Fornitura di linee affittate su reti pubbliche di telecomunicazione: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/44/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) garantire, in ragione della domanda, la realizzazione e la fornitura di un insieme minimo di linee affittate da mettere a disposizione dell'utenza in condizioni di libero accesso; b) disciplinare, nel rispetto di criteri di trasparenza, la procedura per la cessazione delle offerte di linee affittate di cui all'articolo 5 della direttiva e la procedura di controllo di cui all'articolo 8 della direttiva stessa; c) disciplinare, per quanto riguarda gli aspetti relativi all'ordinamento nazionale, la procedura di conciliazione di cui all'articolo 12 della direttiva, anche in rapporto agli ordinari rimedi giurisdizionali.
Note all'art. 53: - La dir. 92/44/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 165 del 19 giugno 1992. L'art. 5 reca: "Art. 5 (Condizioni per la cessazione delle offerte). - Gli Stati membri garantiscono che le offerte esistenti siano mantenute sul mercato per un congruo periodo di tempo; puo' essere decisa la cessazione di un'offerta soltanto previa consultazione degli utenti interessati. Fatti salvi altri diritti di ricorso, previsti dalle legislazioni nazionali, gli Stati membri garantiscono che gli utenti possano adire l'autorita' nazionale di regolamentazione qualora essi non accettino la data di cessazione dell'offerta decisa dall'organismo di telecomunicazione". - L'art. 8 della dir. sopracitata reca: "Art. 8 (Controllo dell'autorita' nazionale di regolamentazione). - 1. Gli Stati membri provvedono affinche' l'autorita' nazionale di regolamentazione stabilisca la procedura per decidere, caso per caso e nel piu' breve tempo possibile, se autorizzare o meno gli organismi di telecomunicazione a prendere misure quali il rifiuto di fornire una linea affittata, l'interruzione di tale fornitura o la riduzione della disponibilita' delle prestazioni delle linee affittate in base al presunto mancato rispetto delle condizioni di utilizzo da parte degli utenti. Tale procedura puo', inoltre prevedere la possibilita' che l'autorita' nazionale di regolamentazione autorizzi a priori misure specifiche nel caso di determi- nate violazioni delle condizioni di utilizzazione. Gli Stati membri provvedono affinche' tale procedura garantisca un procedimento decisionale trasparente in cui vengano presi in debita considerazione i diritti delle parti. La decisione deve essere presa dopo aver offerto la possibilita' ad entrambe le parti di esporre i propri argomenti del caso. La decisione deve essere debitamente motivata e notificata alle parti entro una settimana dalla sua adozione; essa non e' esecutoria prima di essere notificata agli interessati. Questa disposizione non pregiudica il diritto delle parti in causa di adire un tribunale. 2. L'autorita' nazionale di regolamentazione provvede affinche' gli organismi di telecomunicazione rispetto il principio della non discriminazione quando utilizzano le reti pubbliche di telecomunicazione per fornire servizi che sono o possono essere forniti anche da altri fornitori di servizi. Qualora gli organismi di telecomunicazione utilizzino linee affittate per la fornitura di servizi che non sono coperti da diritti speciali e/o esclusivi, lo stesso tipo di linee affittate deve essere fornito alle stesse condizioni ad altri utilizzatori che ne facciano richiesta. 3. Qualora, in risposta a una richiesta particolare, un organismo di telecomunicazione ritenga che non sia ragionevole fornire una linea affittata applicando le tariffe e le condizioni di fornitura pubblicate, deve chiedere l'autorizzazione dell'autorita' nazionale di regolamentazione per modificare dette condizioni nel caso in questione". - L'art. 12 della dir. sopracitata recita: "Art. 12 (Procedura di conciliazione). - Fatti salvi: a) ogni azione che la Commissione o uno Stato membro possa intentare ai sensi del trattato, in particolare degli articoli 169 o 170; b) i diritti di chi invochi la procedura di cui ai punti da 1) a 5) del presente articolo, degli organismi di telecomunicazione interessati o di qualunque altra persona in forza del diritto nazionale applicabile, nonche' un eventuale accordo concluso tra le parti per la soluzione delle questioni, l'utente potra' avvalersi della seguente procedura di conciliazione: 1) l'utente che ritenga di essere stato o di poter essere leso da infrazioni alla presente direttiva, in particolare per quanto concerne le linee intracomunitarie affittate, ha il diritto di ricorrere alla o alle autorita' nazionali di regolamentazione; 2) se non e' possibile addivenire a un accordo a livello nazionale, la parte lesa puo' ricorrere alla procedura di cui ai punti 3) e 4) mediante notifica scritta all'autorita' nazionale di regolamentazione e alla Commissione; 3) se ritiene, a seguito della notifica di cui al punto 2), che vi siano i presupposti per un riesame, l'autorita' nazionale di regolamentazione o la Commissione puo' rinviare il caso al comitato ONP; 4) nel caso di cui al punto 3) il presidente del comitato ONP avvia il seguente procedimento se e' convinto che tutti gli sforzi ragionevoli a livello nazionale siano stati fatti: a) egli costituisce quanto prima un gruppo di lavoro composto almeno di due membri del comitato e da un rappresentante delle autorita' nazionali di regolamentazione interessate, oltre al presidente stesso o ad un altro funzionario della Commissione da questi designato. Il gruppo di lavoro si riunisce di norma entro 10 giorni. Il presidente puo' decidere, su proposta di qualsiasi componente del gruppo di lavoro, di sollecitare al consulenza di al massimo altre due persone in qualita' di esperti; b) il gruppo di lavoro offre alla parte che ricorre a questo procedimento, alle autorita' nazionali di regolamentazione degli Stati membri e gli organismi di telecomunicazione interessati, la possibilita' di presentare osservazioni orali o scritte; c) il gruppo di lavoro si adopera affinche' sia raggiunto un accordo tra le parti interessate. Il presidente provvede ad informare il comitato ONP sui risultati di questa procedura; 5) le parti che ricorrono a questa procedura sostengono i costi della loro partecipazione".