ART. 53. 
(Fornitura di linee affittate su reti pubbliche di telecomunicazione:
                         criteri di delega). 
   1. L'attuazione della  direttiva  del  Consiglio  92/44/CEE  sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi: 
   a) garantire, in ragione della  domanda,  la  realizzazione  e  la
fornitura di un insieme  minimo  di  linee  affittate  da  mettere  a
disposizione dell'utenza in condizioni di libero accesso; 
   b) disciplinare,  nel  rispetto  di  criteri  di  trasparenza,  la
procedura per la cessazione delle offerte di linee affittate  di  cui
all'articolo 5 della direttiva e la procedura  di  controllo  di  cui
all'articolo 8 della direttiva stessa; 
   c)  disciplinare,  per  quanto  riguarda  gli   aspetti   relativi
all'ordinamento nazionale,  la  procedura  di  conciliazione  di  cui
all'articolo 12 della direttiva,  anche  in  rapporto  agli  ordinari
rimedi giurisdizionali. 
 
          Note all'art. 53:
             - La dir. 92/44/CEE e' pubblicata in GUCE n. L  165  del
          19 giugno 1992. L'art. 5 reca:
             "Art.  5 (Condizioni per la cessazione delle offerte). -
          Gli Stati membri  garantiscono  che  le  offerte  esistenti
          siano  mantenute  sul  mercato  per  un  congruo periodo di
          tempo; puo'  essere  decisa  la  cessazione  di  un'offerta
          soltanto  previa  consultazione  degli  utenti interessati.
          Fatti  salvi  altri  diritti  di  ricorso,  previsti  dalle
          legislazioni  nazionali,  gli Stati membri garantiscono che
          gli  utenti  possano   adire   l'autorita'   nazionale   di
          regolamentazione  qualora  essi  non  accettino  la data di
          cessazione   dell'offerta    decisa    dall'organismo    di
          telecomunicazione".
             - L'art. 8 della dir. sopracitata reca:
             "Art.   8   (Controllo   dell'autorita'   nazionale   di
          regolamentazione).    -  1.  Gli  Stati  membri  provvedono
          affinche'   l'autorita'   nazionale   di   regolamentazione
          stabilisca la procedura per decidere, caso per caso  e  nel
          piu'  breve  tempo  possibile,  se  autorizzare  o meno gli
          organismi di telecomunicazione a prendere misure  quali  il
          rifiuto  di  fornire una linea affittata, l'interruzione di
          tale fornitura o la riduzione  della  disponibilita'  delle
          prestazioni  delle  linee  affittate  in  base  al presunto
          mancato rispetto delle  condizioni  di  utilizzo  da  parte
          degli  utenti.  Tale  procedura  puo', inoltre prevedere la
          possibilita' che l'autorita' nazionale di  regolamentazione
          autorizzi  a  priori misure specifiche nel caso di determi-
          nate violazioni  delle  condizioni  di  utilizzazione.  Gli
          Stati membri provvedono affinche' tale procedura garantisca
          un  procedimento  decisionale  trasparente  in  cui vengano
          presi  in  debita  considerazione i diritti delle parti. La
          decisione  deve  essere  presa   dopo   aver   offerto   la
          possibilita'  ad  entrambe  le  parti  di  esporre i propri
          argomenti del caso. La decisione  deve  essere  debitamente
          motivata  e notificata alle parti entro una settimana dalla
          sua adozione;  essa  non  e'  esecutoria  prima  di  essere
          notificata   agli   interessati.  Questa  disposizione  non
          pregiudica il diritto delle parti  in  causa  di  adire  un
          tribunale.
             2.  L'autorita'  nazionale  di regolamentazione provvede
          affinche' gli organismi di  telecomunicazione  rispetto  il
          principio  della  non  discriminazione quando utilizzano le
          reti pubbliche di telecomunicazione per fornire servizi che
          sono o possono essere forniti anche da altri  fornitori  di
          servizi.   Qualora   gli   organismi  di  telecomunicazione
          utilizzino linee affittate per la fornitura di servizi  che
          non  sono  coperti  da  diritti  speciali e/o esclusivi, lo
          stesso tipo di linee affittate  deve  essere  fornito  alle
          stesse  condizioni  ad  altri  utilizzatori che ne facciano
          richiesta.
             3. Qualora, in risposta a una richiesta particolare,  un
          organismo   di   telecomunicazione   ritenga  che  non  sia
          ragionevole  fornire  una  linea  affittata  applicando  le
          tariffe  e  le  condizioni  di  fornitura  pubblicate, deve
          chiedere  l'autorizzazione  dell'autorita'   nazionale   di
          regolamentazione  per  modificare dette condizioni nel caso
          in questione".
             - L'art. 12 della dir. sopracitata recita:
             "Art. 12 (Procedura di conciliazione). - Fatti salvi:
               a) ogni azione che la Commissione o uno  Stato  membro
          possa intentare ai sensi del trattato, in particolare degli
          articoli 169 o 170;
               b)  i  diritti  di  chi invochi la procedura di cui ai
          punti da 1) a 5) del presente articolo, degli organismi  di
          telecomunicazione  interessati o di qualunque altra persona
          in forza del  diritto  nazionale  applicabile,  nonche'  un
          eventuale  accordo  concluso  tra le parti per la soluzione
          delle questioni, l'utente potra' avvalersi  della  seguente
          procedura di conciliazione:
               1)  l'utente  che  ritenga  di essere stato o di poter
          essere leso  da  infrazioni  alla  presente  direttiva,  in
          particolare  per  quanto concerne le linee intracomunitarie
          affittate, ha il diritto di ricorrere alla o alle autorita'
          nazionali di regolamentazione;
               2) se non e'  possibile  addivenire  a  un  accordo  a
          livello  nazionale,  la  parte  lesa  puo'  ricorrere  alla
          procedura di cui ai punti 3) e 4) mediante notifica scritta
          all'autorita'  nazionale   di   regolamentazione   e   alla
          Commissione;
               3)  se  ritiene,  a  seguito  della notifica di cui al
          punto 2), che  vi  siano  i  presupposti  per  un  riesame,
          l'autorita'  nazionale di regolamentazione o la Commissione
          puo' rinviare il caso al comitato ONP;
               4)  nel  caso  di  cui  al  punto 3) il presidente del
          comitato ONP avvia il seguente procedimento se e'  convinto
          che  tutti gli sforzi ragionevoli a livello nazionale siano
          stati fatti:
                 a) egli costituisce quanto prima un gruppo di lavoro
          composto  almeno  di  due  membri  del  comitato  e  da  un
          rappresentante     delle     autorita'     nazionali     di
          regolamentazione interessate, oltre al presidente stesso  o
          ad   un  altro  funzionario  della  Commissione  da  questi
          designato. Il gruppo di lavoro si riunisce di  norma  entro
          10  giorni.  Il  presidente  puo'  decidere, su proposta di
          qualsiasi componente del gruppo di lavoro,  di  sollecitare
          al  consulenza  di al massimo altre due persone in qualita'
          di esperti;
                 b) il gruppo di lavoro offre alla parte che  ricorre
          a   questo   procedimento,   alle  autorita'  nazionali  di
          regolamentazione degli Stati  membri  e  gli  organismi  di
          telecomunicazione    interessati,    la   possibilita'   di
          presentare osservazioni orali o scritte;
                 c) il gruppo di  lavoro  si  adopera  affinche'  sia
          raggiunto   un   accordo   tra  le  parti  interessate.  Il
          presidente  provvede  ad  informare  il  comitato  ONP  sui
          risultati di questa procedura;
               5)   le   parti   che  ricorrono  a  questa  procedura
          sostengono i costi della loro partecipazione".