ART. 54. 
(Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni: criteri di
                              delega). 
   1. L'attuazione della direttiva della Commissione 90/388/CEE sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi: 
   a) prevedere l'adozione di misure atte a garantire l'accesso  alla
rete pubblica per la fornitura,  mediante  collegamenti  commutati  o
diretti della predetta rete, dei servizi di telecomunicazioni diversi
da quello di telefonia vocale, di telex, di radiotelefonia mobile, di
radioavviso e di comunicazioni via satellite; 
   b) prevedere la possibilita' di limitare l'accesso per il rispetto
delle esigenze fondamentali rappresentate: 
   1) dalla sicurezza di funzionamento della rete pubblica; 
   2) dal mantenimento dell'integrita' della rete stessa; 
   3) dalla interoperabilita'  dei  servizi  di  telecomunicazioni  e
dalla protezione dei dati  qualora  ricorrano  comprovati  motivi  di
interesse pubblico generale non di natura economica; 
   c) stabilire  che  le  condizioni  commerciali  e  tariffarie  per
l'accesso alla rete pubblica siano rese note  mediante  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale a cura del Ministero  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni; 
   d) prevedere la preventiva autorizzazione del Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni per l'offerta al pubblico  dei  servizi  di
cui alla lettera a) anche da parte del gestore della  rete  pubblica,
quando sono  utilizzati  collegamenti  diretti  della  rete  pubblica
stessa,  e  per  l'offerta  di  servizi  di   trasmissione   dati   a
commutazione di pacchetto o di circuito; 
   e) consentire l'offerta  al  pubblico  dei  servizi  di  cui  alla
lettera a) quando sono utilizzati collegamenti commutati  della  rete
pubblica decorsi sessanta giorni dalla presentazione  all'Ispettorato
generale delle telecomunicazioni di  una  relazione  descrittiva  dei
servizi e dei collegamenti; 
   f)  subordinare  l'autorizzazione  per  l'offerta  di  servizi  di
trasmissione dati a  commutazione  di  pacchetto  o  di  circuito  ai
seguenti  obblighi  oggettivi,  non  discriminatori  e   trasparenti,
oggetto di  un  capitolato  d'oneri  da  approvare  con  decreto  del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni concernente: 
   1) le esigenze fondamentali di cui alla lettera b); 
   2) la natura e le caratteristiche dei servizi di trasmissione dati
a commutazione; 
   3) le condizioni di permanenza, di disponibilita'  e  di  qualita'
dei servizi sotto l'aspetto commerciale; 
   4) le prescrizioni tecniche riguardanti: l'accesso ai  servizi  di
trasmissione   dati   a   commutazione    da    parte    di    terzi;
l'interconnessione   tra    servizi    di    telecomunicazioni;    la
compatibilita' di funzionamento tra servizi di telecomunicazioni; 
   5) le condizioni per la  salvaguardia  dei  compiti  di  interesse
economico generale affidati al gestore della rete pubblica per quanto
concerne  la  trasmissione  dati  a  commutazione,  con   particolare
riguardo alla graduale  estensione  della  copertura  geografica  sul
territorio nazionale ed al rispetto delle norme sulla concorrenza; 
   6) la salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza  e  della
difesa nazionale; 
   g)  consentire  l'interconnessione  di  collegamenti  diretti  per
servizi  di  trattamento  delle  informazioni  e   per   servizi   di
trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di  circuito  tra  di
loro e con la rete pubblica  di  telecomunicazioni,  alle  condizioni
tecniche  e  commerciali  stabilite  dalle  disposizioni  vigenti  in
materia; 
   h) non ammettere restrizioni relative al trattamento  dei  segnali
prima della loro trasmissione sulla rete  pubblica  o  dopo  la  loro
ricezione, diverse da quelle occorrenti  per  la  salvaguardia  delle
esigenze connesse all'ordine pubblico,  alla  sicurezza  pubblica  ed
alla difesa nazionale; 
   i) prevedere che i provvedimenti del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni con i quali non sono accolte richieste  di  accesso
alla  rete  pubblica  di  telecomunicazioni   o   di   locazione   di
collegamenti  diretti  siano  motivati  e  che  avverso  i   suddetti
provvedimenti  sia  ammesso  ricorso  al   tribunale   amministrativo
regionale; 
   l) consentire la semplice rivendita di capacita', costituita dalla
fornitura al pubblico, come  servizio  distinto,  della  trasmissione
dati, su linee affittate in  cui  la  commutazione,  il  trattamento,
l'archiviazione di dati o la conversione di protocollo sono  compresi
solo nella misura necessaria per la trasmissione in  tempo  reale  in
partenza e  a  destinazione  della  rete  pubblica  commutata,  fatta
eccezione per l'espletamento dei  servizi  di  telefonia  vocale,  di
telex, di radiotelefonia mobile, di radioavviso  e  di  comunicazioni
via satellite; 
   m) prevedere che all'atto della presentazione  della  domanda  per
l'autorizzazione di  cui  alla  lettera  d)  il  richiedente  rilasci
apposita dichiarazione con la quale si impegna a  non  effettuare  la
semplice rivendita di capacita' sulle linee affittate per le quali e'
fatta eccezione ai sensi della lettera a); 
   n) prevedere l'adozione di sanzioni amministrative pecuniarie o la
sospensione del collegamento utilizzato per un periodo  da  definire,
nonche', nel caso di recidiva, la revoca dell'autorizzazione in  caso
di    violazione    dell'obbligo    di    chiedere    preventivamente
l'autorizzazione ai sensi della lettera d); 
   o) prevedere l'adeguamento delle convenzioni  per  la  concessione
dei servizi  di  telecomunicazioni  ad  uso  pubblico  approvate  con
decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto  1984,  n.  523,  e
successive modificazioni; 
   p) prevedere l'obbligo, per i titolari  delle  autorizzazioni,  di
versare all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, al  momento
del rilascio e del rinnovo, un  contributo  a  rimborso  degli  oneri
sostenuti dal citato Ispettorato, nonche' l'obbligo, per  i  titolari
di autorizzazione per l'offerta di servizi  di  trasmissione  dati  a
commutazione di pacchetto o di  circuito,  ivi  compreso  il  gestore
della  rete  pubblica,  di  versare  all'Ispettorato  generale  delle
telecomunicazioni un contributo  annuo  per  le  spese  dallo  stesso
sostenute per verifiche e controlli tecnici ed amministrativi. 
 
          Note all'art. 54:
             -  La dir. 90/388/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 203 del
          24 luglio 1987.
             -  Il  D.P.R.  13  agosto  1984,  n.  523,   concernente
          l'approvazione  ed  esecuzione  delle  convenzioni  per  la
          concessione  dei  servizi  di  telecomunicazioni   ad   uso
          pubblico alle societa' SIP, Italcable e Telespazio.