ART. 54. (Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva della Commissione 90/388/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere l'adozione di misure atte a garantire l'accesso alla rete pubblica per la fornitura, mediante collegamenti commutati o diretti della predetta rete, dei servizi di telecomunicazioni diversi da quello di telefonia vocale, di telex, di radiotelefonia mobile, di radioavviso e di comunicazioni via satellite; b) prevedere la possibilita' di limitare l'accesso per il rispetto delle esigenze fondamentali rappresentate: 1) dalla sicurezza di funzionamento della rete pubblica; 2) dal mantenimento dell'integrita' della rete stessa; 3) dalla interoperabilita' dei servizi di telecomunicazioni e dalla protezione dei dati qualora ricorrano comprovati motivi di interesse pubblico generale non di natura economica; c) stabilire che le condizioni commerciali e tariffarie per l'accesso alla rete pubblica siano rese note mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale a cura del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; d) prevedere la preventiva autorizzazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per l'offerta al pubblico dei servizi di cui alla lettera a) anche da parte del gestore della rete pubblica, quando sono utilizzati collegamenti diretti della rete pubblica stessa, e per l'offerta di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito; e) consentire l'offerta al pubblico dei servizi di cui alla lettera a) quando sono utilizzati collegamenti commutati della rete pubblica decorsi sessanta giorni dalla presentazione all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni di una relazione descrittiva dei servizi e dei collegamenti; f) subordinare l'autorizzazione per l'offerta di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito ai seguenti obblighi oggettivi, non discriminatori e trasparenti, oggetto di un capitolato d'oneri da approvare con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni concernente: 1) le esigenze fondamentali di cui alla lettera b); 2) la natura e le caratteristiche dei servizi di trasmissione dati a commutazione; 3) le condizioni di permanenza, di disponibilita' e di qualita' dei servizi sotto l'aspetto commerciale; 4) le prescrizioni tecniche riguardanti: l'accesso ai servizi di trasmissione dati a commutazione da parte di terzi; l'interconnessione tra servizi di telecomunicazioni; la compatibilita' di funzionamento tra servizi di telecomunicazioni; 5) le condizioni per la salvaguardia dei compiti di interesse economico generale affidati al gestore della rete pubblica per quanto concerne la trasmissione dati a commutazione, con particolare riguardo alla graduale estensione della copertura geografica sul territorio nazionale ed al rispetto delle norme sulla concorrenza; 6) la salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza e della difesa nazionale; g) consentire l'interconnessione di collegamenti diretti per servizi di trattamento delle informazioni e per servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito tra di loro e con la rete pubblica di telecomunicazioni, alle condizioni tecniche e commerciali stabilite dalle disposizioni vigenti in materia; h) non ammettere restrizioni relative al trattamento dei segnali prima della loro trasmissione sulla rete pubblica o dopo la loro ricezione, diverse da quelle occorrenti per la salvaguardia delle esigenze connesse all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica ed alla difesa nazionale; i) prevedere che i provvedimenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con i quali non sono accolte richieste di accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni o di locazione di collegamenti diretti siano motivati e che avverso i suddetti provvedimenti sia ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale; l) consentire la semplice rivendita di capacita', costituita dalla fornitura al pubblico, come servizio distinto, della trasmissione dati, su linee affittate in cui la commutazione, il trattamento, l'archiviazione di dati o la conversione di protocollo sono compresi solo nella misura necessaria per la trasmissione in tempo reale in partenza e a destinazione della rete pubblica commutata, fatta eccezione per l'espletamento dei servizi di telefonia vocale, di telex, di radiotelefonia mobile, di radioavviso e di comunicazioni via satellite; m) prevedere che all'atto della presentazione della domanda per l'autorizzazione di cui alla lettera d) il richiedente rilasci apposita dichiarazione con la quale si impegna a non effettuare la semplice rivendita di capacita' sulle linee affittate per le quali e' fatta eccezione ai sensi della lettera a); n) prevedere l'adozione di sanzioni amministrative pecuniarie o la sospensione del collegamento utilizzato per un periodo da definire, nonche', nel caso di recidiva, la revoca dell'autorizzazione in caso di violazione dell'obbligo di chiedere preventivamente l'autorizzazione ai sensi della lettera d); o) prevedere l'adeguamento delle convenzioni per la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, e successive modificazioni; p) prevedere l'obbligo, per i titolari delle autorizzazioni, di versare all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, al momento del rilascio e del rinnovo, un contributo a rimborso degli oneri sostenuti dal citato Ispettorato, nonche' l'obbligo, per i titolari di autorizzazione per l'offerta di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito, ivi compreso il gestore della rete pubblica, di versare all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni un contributo annuo per le spese dallo stesso sostenute per verifiche e controlli tecnici ed amministrativi.
Note all'art. 54: - La dir. 90/388/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 203 del 24 luglio 1987. - Il D.P.R. 13 agosto 1984, n. 523, concernente l'approvazione ed esecuzione delle convenzioni per la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico alle societa' SIP, Italcable e Telespazio.