ART. 55. (Transito di gas naturale sulle grandi reti). 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, direttive e disposizioni vincolanti per gli enti italiani inseriti nell'allegato alla direttiva del Consiglio 91/296/CEE, e successive modifiche e integrazioni, atte a garantire l'osservanza degli obblighi relativi alla negoziazione e alla informazione comunitaria previsti dalla stessa direttiva.
Nota all'art. 55: - La dir. 91/296/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 147 del 12 giugno 1991.