ART. 55. 
            (Transito di gas naturale sulle grandi reti). 
   1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, il Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
stabilisce, con proprio decreto, direttive e disposizioni  vincolanti
per gli enti  italiani  inseriti  nell'allegato  alla  direttiva  del
Consiglio 91/296/CEE, e successive modifiche e integrazioni,  atte  a
garantire l'osservanza degli obblighi relativi  alla  negoziazione  e
alla informazione comunitaria previsti dalla stessa direttiva. 
 
          Nota all'art. 55:
             -  La dir. 91/296/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 147 del
          12 giugno 1991.