ART. 56. 
(Tariffe ferroviarie agevolate per il trasporto di minerali  e  altri
                       prodotti dalle isole). 
   1. In esecuzione della decisione della Commissione delle Comunita'
europee 91/523/CEE del 18 settembre 1991, le riduzioni delle  tariffe
ferroviarie per il trasporto dalle isole di sostanze  minerali  e  di
altre  sostanze   prodotte   e   lavorate   nelle   isole,   previste
dall'articolo 19, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887,
sono soppresse. 
 
          Note all'art. 56:
             - La decisione 91/523/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 283
          dell'11 ottobre 1991.
             -  La  legge  22  dicembre  1984,   n.   887,   concerne
          l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale
          dello   Stato.  L'art.  19,  ultimo  comma  disponeva:  "Ai
          trasporti di sostanze minerali gregge prodotte nelle  isole
          e in partenza dalle isole stesse e' applicata una riduzione
          pari al trenta per cento sulle tariffe delle ferrovie dello
          Stato.  Detta agevolazione e' elevata al sessanta per cento
          per  le  sostanze  prodotte   e   lavorate   nelle   isole.
          L'ammontare delle riduzioni accordate e' posto a carico del
          Ministero  del  tesoro,  che  provvede ai rimborsi a favore
          dell'Azienda  ferroviaria  in  base  alla  regolamentazione
          comunitaria".