ART. 57. 
           (Esplosivi per uso civile: criteri di delega). 
   1. L'attuazione della  direttiva  del  Consiglio  93/15/CEE  sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi; 
   a) prevedere il divieto di introduzione nel  territorio  nazionale
di  esplosivi  o  di  munizioni  provenienti  da  altri  Stati  della
Comunita' europea che non soddisfino i requisiti della direttiva; 
   b) prevedere che la licenza di cui all'articolo 9 della  direttiva
sia rilasciata  dal  prefetto  della  provincia  di  destinazione  in
armonia con le disposizioni della direttiva stessa; 
   c) prevedere che ciascuna operazione di trasferimento di esplosivi
o  di  munizioni  verso  altri  Stati  della  Comunita'  europea  sia
soggetta, per la parte del  transito  sul  territorio  nazionale,  ad
autorizzazione del prefetto della provincia di partenza,  in  armonia
con le disposizioni vigenti in materia e con  le  disposizioni  della
direttiva; 
   d) prevedere che, oltre a quanto stabilito dagli articoli 39 e  40
del testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  approvato  con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per gravi motivi di ordine e di
sicurezza pubblica,  il  prefetto  competente  per  territorio  possa
sospendere i  trasferimenti  di  esplosivi  o  munizioni,  o  imporre
particolari  prescrizioni,  conformemente   all'articolo   11   della
direttiva; 
   e) prevedere che il registro delle operazioni giornaliere, di  cui
all'articolo 55 del citato testo unico, approvato con  regio  decreto
n. 773 del 1931, e successive modificazioni, sia  conservato  per  un
periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attivita'; 
   f) prevedere che il rilascio delle licenze e delle  autorizzazioni
necessarie alla produzione, al trasporto ed  al  trasferimento  degli
esplosivi o  munizioni  per  usi  civili,  fatti  salvi  i  requisiti
soggettivi  previsti  dalle  leggi  vigenti,  sia  subordinato   alla
verifica dei requisiti essenziali di sicurezza elencati dall'allegato
I della direttiva; 
   g) disciplinale la domanda  ed  il  procedimento  di  accertamento
della conformita' degli esplosivi ai requisiti di sicurezza  elencati
dall'allegato I della direttiva nel rispetto  delle  prescrizioni  di
cui agli allegati II e III della direttiva medesima; 
   h) prevedere che gli  esami  e  le  verifiche  tecniche  necessari
all'accertamento dei requisiti di sicurezza siano effettuati  con  le
modalita' stabilite dal decreto di cui alla lettera r); 
   i) prevedere che il  riconoscimento  e  la  classificazione  degli
esplosivi ai sensi dell'articolo 53 del citato testo unico, approvato
con regio decreto  n.  773  del  1931,  siano  subordinati  all'esito
dell'accertamento previsto alla lettera h del presente comma; 
   l) prevedere una disposizione transitoria per  l'applicazione  del
principio  di  cui  alla  lettera  i)  anche  agli   esplosivi   gia'
riconosciuti e classificati  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto legislativo; 
   m) prevedere che non siano consentiti la detenzione,  la  vendita,
il trasporto ed  il  trasferimento  di  esplosivi  non  muniti  della
marcatura CE di conformita', la quale deve corrispondere  al  modello
previsto dall'allegato IV della direttiva e dovra' essere apposta nei
modi indicati dall'articolo 7 della direttiva medesima; 
   n) prevedere che, nel  caso  in  cui  non  venga  riconosciuta  la
conformita' dell'esplosivo ai requisiti di sicurezza  previsti  dalla
direttiva, il richiedente possa chiedere  alla  stessa  autorita'  il
riesame della domanda; 
   o) prevedere la possibilita' che, con provvedimento  del  Ministro
dell'interno, siano adottate le misure di cui  all'articolo  8  della
direttiva nei confronti degli esplosivi che, pur muniti di  marcatura
CE  di   conformita'   e   impiegati   conformemente   alla   propria
destinazione, risultino pericolosi per la sicurezza; 
   p) prevedere l'obbligo  che  gli  esplosivi  siano  conformi  alle
prescrizioni delle Convenzioni internazionali in materia,  ratificate
e rese esecutive in Italia, nonche' l'adozione  di  misure  idonee  a
rafforzare la prevenzione e la repressione del  traffico  illecito  e
dell'impiego di esplosivi per commettere gravi delitti; 
   q) armonizzare le norme di recepimento con le disposizioni vigenti
in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi  per
gli usi civili; 
   r) prevedere  che,  con  decreti  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e  della
difesa, siano dettate  le  disposizioni  di  esecuzione  del  decreto
legislativo,  nonche'  quelle  per  il  conseguente  adeguamento   di
disposizioni regolamentari vigenti; 
   s) prevedere che  con  decreto  del  Ministro  dell'interno  siano
dettate le norme per assicurare lo scambio  di  informazioni  di  cui
all'articolo 12 della direttiva. 
 
           Note all'art. 57:
             - La dir. 93/15/CEE e' pubblicata in GUCE n. L  121  del
          15  maggio  1993.  L'art.  7  recita:    "Art.  7.  - 1. La
          marcatura CE di conformita' e' apposta  in  modo  visibile,
          facilmente  leggibile e indelebile sugli esplosivi o su una
          lastra di identificazione fissata su di essi. La piastra di
          identificazione deve essere concepita in modo da non  poter
          essere  riutilizzata.  L'allegato  IV riporta il modello da
          utilizzare per la marcatura CE.    2.  E'  vietato  apporre
          sugli  esplosivi marchi o iscrizioni proprie ad ingannare i
          terzi sul significato ed il grafismo  o  la  marcatura  CE.
          Tuttavia  puo'  essere  apposto  sugli  esplosivi qualsiasi
          altro marchio, purche'  non  riduca  la  visibilita'  e  la
          leggibilita' della marcatura CE.  3. Fatto salvo l'articolo
          8:    a)  la  constatazione  da  parte  di uno Stato membro
          dell'indebita apposizione della marcatura CE  comporta  per
          il fabbricante, il suo mandatario o, in mancanza di questi,
          il responsabile dell'immissione sul mercato comunitario del
          prodotto   in   questione,   l'obbligo  di  ristabilire  la
          conformita'   del   prodotto   per   quanto   concerne   le
          disposizioni  sulla marcatura e di far cessare l'infrazione
          alle condizioni fissate dallo Stato membro; b) nel caso  in
          cui  la  non  conformita'  persista,  lo  Stato membro deve
          prendere tutte le misure appropriate per limitare o vietare
          l'immissione  sul  mercato  del prodotto in questione o per
          assicurarne il ritiro dal  mercato,  secondo  la  procedura
          prevista   all'articolo   8".     -  L'art.  8  della  dir.
          sopracitata recita:   "Art. 8. - 1.  Lo  Stato  membro  che
          constati  che  un  esplosivo,  munito della marcatura CE di
          conformita'   ed   impiegato   conformemente    alla    sua
          destinazione, rischia di compromettere la sicurezza, prende
          tutte   le  misure  provvisorie  utili  per  ritirare  tale
          esplosivo dal mercato, vietarne l'immissione sul mercato  o
          la   libera   circolazione.      Lo  Stato  membro  informa
          immediatamente la Commissione di dette misure, indicando  i
          motivi e, in particolare, se la non conformita' risulta:  -
          dall'inosservanza   dei  requisiti  essenziali;  -  da  una
          scorretta applicazione delle norme; - o da  una  lacuna  di
          tali  norme.   2. La Commissione si consulta il piu' presto
          possibile  con  le  parti  interessate.   Se,   dopo   tale
          consultazione, essa constata che la misura e' giustificata,
          ne  informa  immediatamente  lo  Stato  membro che ha preso
          l'iniziativa  e  gli  altri  Stati  membri.  Se  invece  la
          Commissione,  dopo  tale  consultazione,  constata  che  la
          misura e'  ingiustificata,  ne  informa  immediatamente  lo
          Stato   membro  che  ha  preso  la  decisione.    Nel  caso
          particolare in cui le misure di cui al  paragrafo  1  siano
          motivate  da una lacuna delle norme, la Commissione, previa
          consultazione delle parti interessate, adisce  il  comitato
          permanente  istituito  dalla  direttiva 83/189/CEE entro un
          termine di due mesi se lo Stato  membro  che  ha  preso  le
          misure  intende  mantenerle  ed  avvia  le procedure di cui
          all'articolo 5.  3. Se un esplosivo non conforme e'  munito
          della   marcatura   CE  di  conformita',  lo  Stato  membro
          competente   prende   nei   confronti   dell'autore   della
          dichiarazione   le   misure   del  caso  e  ne  informa  la
          Commissione e gli altri Stati membri".   - L'art.  9  della
          dir.  sopracitata  recita:    "Art.  9.  - 1. Gli esplosivi
          oggetto della presente direttiva possono essere  trasferiti
          solamente  secondo  la  procedura  prevista  nei  paragrafi
          seguenti.  2. I controlli effettuati  in  applicazione  del
          diritto  comunitario o della legislazione nazionale in caso
          di trasferimenti di esplosivi disciplinari  nella  presente
          direttiva  non  vengono piu' effettuati in quanto controlli
          alle frontiere interne, ma rientrano unicamente nell'ambito
          dei   controlli   normali   effettuati    in    modo    non
          discriminatorio su tutto il territorio della Comunita'.  3.
          Per  poter trasferire esplosivi, l'acquirente deve ottenere
          una licenza di trasferimento dall'autorita' competente  del
          luogo  di destinazione. L'autorita' competente verifica che
          il  destinatario  sia  legalmente  abilitato  ad  acquisire
          esplosivi   e  che  detenga  le  licenze  o  autorizzazioni
          necessarie.  Il  transito  di   esplosivi   attraverso   il
          territorio   di   uno  o  piu'  Stati  membri  deve  essere
          notificato  dal   responsabile   del   trasferimento   alle
          autorita'  competenti  di questo o questi Stati membri, che
          devono approvarlo.   4. Se uno  Stato  membro  ritiene  che
          esiste     un     problema    concernente    la    verifica
          dell'acquisizione di  cui  al  paragrafo  3,  trasmette  le
          informazioni  disponibili  in materia alla Commissione che,
          senza indugio, adisce il comitato previsto all'articolo 13.
          5. Se l'autorita'  competente  del  luogo  di  destinazione
          autorizza  il  trasferimento,  rilascia  al destinatario un
          documento che  materializza  la  licenza  di  trasferimento
          contenente  tutte  le  informazioni  di cui al paragrafo 7.
          Tale documento deve  accompagnare  gli  esplosivi  sino  al
          punto di destinazione previsto. Esso deve essere presentato
          ogniqualvolta  venga  richiesto dalle autorita' competenti.
          Una copia del documento e' conservata dal destinatario  che
          lo   presentera'  all'autorita'  competente  del  luogo  di
          destinazione,  su  richiesta  di  quest'ultima.     6.   Se
          l'autorita'  competente di uno Stato membro ritiene che non
          siano richieste esigenze particolari di sicurezza  pubblica
          quali quelle menzionate al paragrafo 7, il trasferimento di
          esplosivi  sul  suo  territorio  o  su  una  parte  del suo
          territorio  puo'  essere  effettuato   senza   informazione
          preventiva   ai   sensi   del  paragrafo  7.    L'autorita'
          competente del luogo di destinazione  rilascia  allora  una
          licenza di trasferimento valida per una durata determinata,
          ma  che puo' essere sospesa in qualsiasi momento o revocata
          con decisione motivata. Il documento di cui al paragrafo 5,
          che accompagna gli esplosivi fino al luogo di destinazione,
          fa allora riferimento soltanto  alla  suddetta  licenza  di
          trasferimento.    7.  Quando  i  trasferimenti di esplosivi
          richiedono   controlli   specifici   che   consentono    di
          determinare  se  detti  trasferimenti rispondono a esigenze
          particolari di sicurezza pubblica sul territorio o  su  una
          parte  del  territorio  di  uno Stato membro o su una parte
          dello stesso, il  destinatario,  prima  del  trasferimento,
          fornisce all'autorita' competente del luogo di destinazione
          le  informazioni  seguenti:   - il nome e l'indirizzo degli
          operatori   interessati.   Questi   dati   devono    essere
          sufficientemente dettagliati per permettere, da un lato, di
          contattare gli operatori e, dall'altro, di accertare che le
          persone   in  questione  siano  ufficialmente  abilitate  a
          ricevere la spedizione; - il numero e  la  quantita'  degli
          esplosivi  che  formano  oggetto  del  trasferimento; - una
          descrizione completa dell'esplosivo in questione e i  mezzi
          di  identificazione,  compreso il numero di identificazione
          delle Nazioni Unite; - le informazioni relative al rispetto
          delle condizioni di immissione sul mercato,  quando  si  ha
          tale   immissione;   -  il  modo  in  cui  si  effettua  il
          trasferimento e l'itinerario;
             - le date  previste  di  partenza  e  di  arrivo;  -  se
          necessario,  i  punti  di  passaggio  precisi all'entrata e
          all'uscita dagli Stati membri.  Le autorita' competenti del
          luogo di destinazione esaminano le condizioni in  cui  deve
          aver  luogo il trasferimento, soprattutto in considerazione
          delle particolari esigenze di sicurezza pubblica.   Qualora
          tali  esigenze  particolari  di  sicurezza  pubblica  siano
          soddisfatte, il trasferimento e' autorizzato.  In  caso  di
          transito  sul  territorio  di  altri  Stati  membri, questi
          esaminano e approvano,  secondo  le  stesse  modalita',  le
          informazioni  relative  al  trasferimento.    Fatti salvi i
          controlli normali che lo Stato membro di  partenza  esecita
          sul   proprio   territorio   conformemente   alla  presente
          direttiva, i destinatari o gli operatori del settore  degli
          esplosivi trasmettono alle autorita' competenti dello Stato
          membro  di  partenza nonche' a quelle dello Stato membro di
          transito, su loro richiesta, qualsiasi  informazione  utile
          di  cui dispongono in merito ai trasferimenti di esplosivi,
          a richiesta  delle  autorita'  competenti  interessate  gli
          acquirenti  trasmettono  tutte le informazioni utili di cui
          dispongono per quanto concerne i trasferimenti di esplosivi
          agli Stati membri di partenza, nonche' agli Stati membri di
          transito.  9. Nessun fornitore potra' trasferire  esplosivi
          senza  che  il  destinatario  abbia  ottenuto le necessarie
          autorizzazioni a tale effetto secondo le  disposizioni  dei
          paragrafi  3, 5, 6 e 7".  - Gli articoli 11 e 12 della dir.
          sopracitata recitano:  "Art. 11. - In  deroga  all'articolo
          9,  paragrafi  3,  5,  6  e 7 ed all'articolo 10, uno Stato
          membro nel caso di  minacce  gravi  o  di  pregiudizi  alla
          sicurezza  pubblica  a  seguito della detenzione o dell'uso
          illeciti di esplosivi o  di  munizioni  disciplinati  dalla
          presente   direttiva,   puo'   prendere   qualsiasi  misura
          necessaria in materia di trasferimento di  esplosivi  o  di
          munizioni  per  prevenire  detta  detenzione  o  detto  uso
          illeciti.    Queste  misure  rispettano  il  principio   di
          proporzionalita'.  Esse  non devono costituire ne' un mezzo
          di   discriminazione   arbitraria   ne'   una   restrizione
          de'guise'e  nel  commercio  tra Stati membri.  Se uno Stato
          membro adotta tali misure, le notifica senza  indugio  alla
          Commissione  che ne informa gli altri Stati membri".  "Art.
          12. - 1. Gli Stati membri istituiscono le reti  di  scambio
          delle  informazioni  per  la  messa  in  applicazione della
          presente direttiva. Essi indicano agli altri  Stati  membri
          ed  alla  Commissione  le autorita' nazionali incaricate di
          trasmettere o di ricevere le informazioni e di espletare le
          formalita' di cui agli articoli 9 e 10.  2. Ai  fini  della
          messa   in  applicazione  della  presente  direttiva,  sono
          applicabili   mutatis   mutandis   le   disposizioni    del
          regolamento  (CEE)  n. 1468/81, in particolare quelle rela-
          tive alla riservatezza".   - L'allegato  I  alla  direttiva
          sopracitata e' il seguente:
                                  "Allegato I
                 REQUISITI ESSENZIALI IN MATERIA DI SICUREZZA
          I. Requisiti generali:
             1.  Gli esplosivi devono essere progettati, fabbricati e
          forniti in modo da presentare  un  rischio  minimo  per  la
          sicurezza  e  la  salute  delle persone, nonche' da evitare
          danni alla proprieta' o all'ambiente in base  a  condizioni
          normali  e prevedibili, segnatamente per quanto concerne le
          normative relative alla  sicurezza  pubblica  e  le  regole
          d'arte,  fino al momento in cui vengono utilizzati.  2. Gli
          esplosivi   devono   presentare   le   caratteristiche   di
          prestazione  specificate  dal  produttore  per garantire la
          massima sicurezza  ed  affidabilita'.    3.  Gli  esplosivi
          devono  essere  progettati  e  fabbricati  in modo da poter
          essere smaltiti in maniera tale da ridurre  al  minimo  gli
          effetti   sull'ambiente   se   vengono  impiegate  tecniche
          adeguate.
          II. Requisiti speciali:
             1. Occorre, ove la  loro  applicazione  sia  pertinente,
          tenere  conto  e  controllare  le  seguenti  informazioni e
          proprieta'.  I  controlli  devono  essere   effettuati   in
          condizioni  rispondenti alla realta'.  Qualora cio' non sia
          possibile a livello di laboratorio, questi controlli  vanno
          effettuati   in   condizioni   reali   corrispondenti  alle
          condizioni d'impiego previste.    a)  la  concezione  e  le
          proprieta' specifiche, compresi la composizione chimica, il
          grado  di  miscela  e,  eventualmente,  le  dimensioni e la
          distribuzione  dei  grani  secondo  la  dimensione;  b)  la
          stabilita'  fisica  e  chimica  dell'esplosivo  in tutte le
          condizioni ambientali a cui  puo'  essere  esposto;  c)  la
          sensibilita'   agli   urti   e   alle   frizioni;   d)   la
          compatibilita' di tutti i componenti per quanto riguarda la
          loro stabilita' chimica e fisica;  e)  la  purezza  chimica
          dell'esplosivo;  f)  la resistenza dell'esplosivo all'acqua
          ove questo debba essere impiegato in condizioni di umidita'
          o di bagnato  e  qualora  l'acqua  possa  pregiudicarne  la
          sicurezza  e  l'affidabilita'; g) la resistenza alle alte e
          basse temperature ove l'esplosivo sia destinato  ad  essere
          immagazzinato  o  impiegato  a  tali  temperature  e la sua
          sicurezza o affidabilita' possano  essere  compromesse  dal
          raffreddamento  o  dal  riscaldamento di un componente o di
          tutto l'esplosivo; h) l'idoneita' dell'esplosivo ad  essere
          utilizzato  in  ambienti pericolosi (per esempio ambienti a
          rischio per la presenza di grisu', di  masse  calde,  ecc.)
          ove  sia  destinato ad essere impiegato in tali condizioni;
          i) la sicurezza in caso di innesco o accensione  prematuri;
          j)  il  corretto caricamento e funzionamento dell'esplosivo
          quando e' impiegato per lo scopo a cui e' destinato; k)  le
          istruzioni  e,  se  necessario,  le indicazioni appropriate
          nella(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato  ricevente  per
          la  manipolazione,  il  deposito,  l'uso  e  lo smaltimento
          dell'esplosivo in condizioni di sicurezza; l) la  capacita'
          dell'esplosivo,  del suo rivestimento o di altri componenti
          di resistere al deterioramente  durante  il  deposito  fino
          alla   'data  di  scadenza'  indicata  dal  produttore;  m)
          l'indicazione  di  tutti  i  dispositivi  e  gli  accessori
          necessari   per   il   funzionamento  affidabile  e  sicuro
          dell'esplosivo.  2. Le varie categorie di esplosivi  devono
          inoltre  rispondere  almeno  ai  seguenti  requisiti:    A)
          Esplosivi detonanti:  a) il metodo proposto  per  l'innesco
          deve garantire la detonazione sicura, affidabile e completa
          dell'esplosivo e deve condurre alla decomposizione completa
          di  questo.  Nel caso particolare delle polveri nere, viene
          verificata  l'attitudine   alla   deflagrazione;   b)   gli
          esplosivi   detonanti   sotto   forma  di  cartucce  devono
          trasmettere  la  detonazione  in  condizioni di sicurezza e
          affidabilita' lungo tutta la colonna di cartucce; c) i  gas
          prodotti   dagli   esplosivi  detonanti  destinati  all'uso
          sotterraneo possono contenere monossido  di  carbonio,  gas
          nitrosi,   altri  gas,  vapori  o  residui  solidi  sospesi
          nell'aria solo in quantita' tali da non danneggiare la  sa-
          lute in condizioni d'uso normali.  B) Cordoncini detonanti,
          micce  di  sicurezza  e  cordoncini  di accensione:   a) il
          rivestimento  dei  cordoncini  detonanti,  delle  micce  di
          sicurezza  e  dei cordoncini di accensione devono avere una
          resistenza meccanica adeguata  e  proteggere  adeguatamente
          l'interno    esplosivo   quando   sono   esposti   ad   una
          sollecitazione meccanica normale; b)  i  parametri  per  la
          velocita'  di  combustione  delle micce di sicurezza devono
          essere indicati e debitamente soddisfatti; c) i  cordoncini
          detonanti  selezionati  devono  poter  essere  innescati in
          condizioni di affidabilita', avere una capacita' di innesco
          sufficiente e soddisfare i requisiti per quanto riguarda il
          deposito anche in condizioni climatiche  particolari.    C)
          Detonatori  (inclusi detonatori a scoppio ritardato):  a) i
          detonatori devono innescare in condizioni di  affidabilita'
          lo  scoppio  degli  esplosivi detonanti destinati ad essere
          impiegati  con  loro  in  tutte  le   condizioni   di   uso
          prevedibili;  b)  i  detonatori  a scoppio ritardato devono
          poter essere innescati in condizioni di  affidabilita';  c)
          la   capacita'  di  innesco  non  deve  essere  compromessa
          dall'umidita'; d) i  tempi  di  ritardo  dei  detonatori  a
          scoppio  ritardato  devono essere sufficientemente uniformi
          affinche' sia insignificante il rischio che  i  ritardi  di
          raccordi  vicini  si  sovrappongano;  e) le caratteristiche
          elettriche dei detonatori elettrici devono essere  indicate
          sull'imballaggio  (ossia  corrente che non provoca incendi,
          resistenza, ecc.);  f)  i  fili  dei  detonatori  elettrici
          devono   avere  una  sufficiente  isolazione  e  resistenza
          meccanica,  anche  a  livello   di   connessioni   con   il
          detonatore,   tenuto   conto  dell'impiego  previsto.    D)
          Propellenti e propellenti  per  endoreattori:    a)  questi
          materiali  non devono detonare quando sono impiegati per lo
          scopo a cui sono destinati; b) se necessario, i propellenti
          (ad esempio quelli a base di nitrocellulosa) devono  essere
          stabilizzati contro la decomposizione; c) i propellenti per
          endoreattori  non  devono  contenere bolle di gas o fessure
          involontarie   che   possono   renderne    pericoloso    il
          funzionamento quando sono in forma compressa o in blocchi".
          -  Il  R.D.  18  giugno 1931, n. 773, approva il T.U. delle
          leggi di pubblica sicurezza. Gli articoli 39 e 40 recitano:
          "Art. 39. - Per ottenere la licenza ad esportare  materiale
          da  guerra,  si  deve  indicare,  con  le  generalita'  del
          richiedente:  a) lo Stato a cui i materiali sono diretti  e
          la  ditta,  persona  od  ente,  il  cui  sono ceduti; b) la
          fabbrica o il deposito da cui partono; c) la  specie  e  la
          quantita'  dei  materiali.    Le  indicazioni  di  cui alle
          lettere  a),  b),  c)  di  quest'articolo   devono   essere
          riportate  sulla licenza".  "Art. 40 (Art. 39 T.U. 1926). -
          Il prefetto puo', per ragioni di ordine pubblico, disporre,
          in  qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie
          esplodenti,  di  cui  negli  articoli   precedenti,   siano
          consegnate,  per essere custodite in determinati depositi a
          cura dell'autorita' di pubblica sicurezza o  dell'autorita'
          militare".
             - L'art. 55 recita:
             "Art. 55 (Art. 54 T.U. 1926). - Gli esercenti fabbriche,
          depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono
          obbligati   a   tenere   un   registro   delle   operazioni
          giornaliere, in cui saranno indicate, le generalita'  delle
          persone  con le quali le operazioni stesse sono compiute. I
          rivenditori   di   materie   esplodenti   devono   altresi'
          comunicare  mensilmente  all'ufficio  di polizia competente
          per territorio le generalita' delle persone e  delle  ditte
          che  hanno  acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i
          contrassegni  e  la  quantita'  delle  munizioni  e   degli
          esplosivi  venduti  e  gli  estremi  dei titoli abilitativi
          all'acquisto esibiti dagli interessati.  Tale registro deve
          essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali  od  agenti
          di  pubblica sicurezza.   E' vietato vendere o in qualsiasi
          altro modo cedere materie esplodenti di qualsiasi genere  a
          privati  che  non  siano muniti di permesso di porto d'armi
          ovvero di nulla osta rilasciato dal questore. Il nulla osta
          non puo' essere rilasciato a minori: ha la validita' di  un
          mese ed e' esente da ogni tributo. La domanda e' redatta in
          carta libera.  Il questore puo' subordinare il rilascio del
          nulla  osta  di cui al comma precedente, alla presentazione
          di certificato del  medico  provinciale,  o  dell'ufficiale
          sanitario  o di un medico militare dal quale risulti che il
          richiedente non e' affetto da malattie  mentali  oppure  da
          vizi   che  non  diminuiscono,  anche  temporaneamente,  la
          capacita' di intendere e di volere.   Il contravventore  e'
          punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda
          non   inferiore  a  lire  cinquantamila.    L'acquirente  o
          cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme
          del presente articolo e' punito con l'arresto  sino  a  sei
          mesi  e con l'ammenda sino a lire cinquantamila".  - L'art.
          53 del R.D. sopracitato recita:   "Art. 53  (Art.  52  T.U.
          1926).  -  E' vietato fabbricare, tenere in casa o altrove,
          trasportare   o   vendere,   anche   negli    stabilimenti,
          laboratori,   depositi   o   spacci  autorizzati,  prodotti
          esplodenti che non siano stati riconosciuti e  classificati
          dal   Ministro  dell'interno,  sentito  il  parere  di  una
          commissione tecnica.  Nel regolamento saranno  classificate
          tutte   le  materie  esplosive,  secondo  la  loro  natura,
          composizione ed  efficacia  esplosiva.    L'iscrizione  dei
          prodotti    nelle    singole   categorie   ha   luogo   con
          provvedimento, avente carattere  definitivo,  del  Ministro
          dell'interno".