ART. 57. (Esplosivi per uso civile: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 93/15/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi; a) prevedere il divieto di introduzione nel territorio nazionale di esplosivi o di munizioni provenienti da altri Stati della Comunita' europea che non soddisfino i requisiti della direttiva; b) prevedere che la licenza di cui all'articolo 9 della direttiva sia rilasciata dal prefetto della provincia di destinazione in armonia con le disposizioni della direttiva stessa; c) prevedere che ciascuna operazione di trasferimento di esplosivi o di munizioni verso altri Stati della Comunita' europea sia soggetta, per la parte del transito sul territorio nazionale, ad autorizzazione del prefetto della provincia di partenza, in armonia con le disposizioni vigenti in materia e con le disposizioni della direttiva; d) prevedere che, oltre a quanto stabilito dagli articoli 39 e 40 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, il prefetto competente per territorio possa sospendere i trasferimenti di esplosivi o munizioni, o imporre particolari prescrizioni, conformemente all'articolo 11 della direttiva; e) prevedere che il registro delle operazioni giornaliere, di cui all'articolo 55 del citato testo unico, approvato con regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, sia conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attivita'; f) prevedere che il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni necessarie alla produzione, al trasporto ed al trasferimento degli esplosivi o munizioni per usi civili, fatti salvi i requisiti soggettivi previsti dalle leggi vigenti, sia subordinato alla verifica dei requisiti essenziali di sicurezza elencati dall'allegato I della direttiva; g) disciplinale la domanda ed il procedimento di accertamento della conformita' degli esplosivi ai requisiti di sicurezza elencati dall'allegato I della direttiva nel rispetto delle prescrizioni di cui agli allegati II e III della direttiva medesima; h) prevedere che gli esami e le verifiche tecniche necessari all'accertamento dei requisiti di sicurezza siano effettuati con le modalita' stabilite dal decreto di cui alla lettera r); i) prevedere che il riconoscimento e la classificazione degli esplosivi ai sensi dell'articolo 53 del citato testo unico, approvato con regio decreto n. 773 del 1931, siano subordinati all'esito dell'accertamento previsto alla lettera h del presente comma; l) prevedere una disposizione transitoria per l'applicazione del principio di cui alla lettera i) anche agli esplosivi gia' riconosciuti e classificati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo; m) prevedere che non siano consentiti la detenzione, la vendita, il trasporto ed il trasferimento di esplosivi non muniti della marcatura CE di conformita', la quale deve corrispondere al modello previsto dall'allegato IV della direttiva e dovra' essere apposta nei modi indicati dall'articolo 7 della direttiva medesima; n) prevedere che, nel caso in cui non venga riconosciuta la conformita' dell'esplosivo ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva, il richiedente possa chiedere alla stessa autorita' il riesame della domanda; o) prevedere la possibilita' che, con provvedimento del Ministro dell'interno, siano adottate le misure di cui all'articolo 8 della direttiva nei confronti degli esplosivi che, pur muniti di marcatura CE di conformita' e impiegati conformemente alla propria destinazione, risultino pericolosi per la sicurezza; p) prevedere l'obbligo che gli esplosivi siano conformi alle prescrizioni delle Convenzioni internazionali in materia, ratificate e rese esecutive in Italia, nonche' l'adozione di misure idonee a rafforzare la prevenzione e la repressione del traffico illecito e dell'impiego di esplosivi per commettere gravi delitti; q) armonizzare le norme di recepimento con le disposizioni vigenti in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per gli usi civili; r) prevedere che, con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e della difesa, siano dettate le disposizioni di esecuzione del decreto legislativo, nonche' quelle per il conseguente adeguamento di disposizioni regolamentari vigenti; s) prevedere che con decreto del Ministro dell'interno siano dettate le norme per assicurare lo scambio di informazioni di cui all'articolo 12 della direttiva.
Note all'art. 57: - La dir. 93/15/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 121 del 15 maggio 1993. L'art. 7 recita: "Art. 7. - 1. La marcatura CE di conformita' e' apposta in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile sugli esplosivi o su una lastra di identificazione fissata su di essi. La piastra di identificazione deve essere concepita in modo da non poter essere riutilizzata. L'allegato IV riporta il modello da utilizzare per la marcatura CE. 2. E' vietato apporre sugli esplosivi marchi o iscrizioni proprie ad ingannare i terzi sul significato ed il grafismo o la marcatura CE. Tuttavia puo' essere apposto sugli esplosivi qualsiasi altro marchio, purche' non riduca la visibilita' e la leggibilita' della marcatura CE. 3. Fatto salvo l'articolo 8: a) la constatazione da parte di uno Stato membro dell'indebita apposizione della marcatura CE comporta per il fabbricante, il suo mandatario o, in mancanza di questi, il responsabile dell'immissione sul mercato comunitario del prodotto in questione, l'obbligo di ristabilire la conformita' del prodotto per quanto concerne le disposizioni sulla marcatura e di far cessare l'infrazione alle condizioni fissate dallo Stato membro; b) nel caso in cui la non conformita' persista, lo Stato membro deve prendere tutte le misure appropriate per limitare o vietare l'immissione sul mercato del prodotto in questione o per assicurarne il ritiro dal mercato, secondo la procedura prevista all'articolo 8". - L'art. 8 della dir. sopracitata recita: "Art. 8. - 1. Lo Stato membro che constati che un esplosivo, munito della marcatura CE di conformita' ed impiegato conformemente alla sua destinazione, rischia di compromettere la sicurezza, prende tutte le misure provvisorie utili per ritirare tale esplosivo dal mercato, vietarne l'immissione sul mercato o la libera circolazione. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione di dette misure, indicando i motivi e, in particolare, se la non conformita' risulta: - dall'inosservanza dei requisiti essenziali; - da una scorretta applicazione delle norme; - o da una lacuna di tali norme. 2. La Commissione si consulta il piu' presto possibile con le parti interessate. Se, dopo tale consultazione, essa constata che la misura e' giustificata, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa e gli altri Stati membri. Se invece la Commissione, dopo tale consultazione, constata che la misura e' ingiustificata, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso la decisione. Nel caso particolare in cui le misure di cui al paragrafo 1 siano motivate da una lacuna delle norme, la Commissione, previa consultazione delle parti interessate, adisce il comitato permanente istituito dalla direttiva 83/189/CEE entro un termine di due mesi se lo Stato membro che ha preso le misure intende mantenerle ed avvia le procedure di cui all'articolo 5. 3. Se un esplosivo non conforme e' munito della marcatura CE di conformita', lo Stato membro competente prende nei confronti dell'autore della dichiarazione le misure del caso e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri". - L'art. 9 della dir. sopracitata recita: "Art. 9. - 1. Gli esplosivi oggetto della presente direttiva possono essere trasferiti solamente secondo la procedura prevista nei paragrafi seguenti. 2. I controlli effettuati in applicazione del diritto comunitario o della legislazione nazionale in caso di trasferimenti di esplosivi disciplinari nella presente direttiva non vengono piu' effettuati in quanto controlli alle frontiere interne, ma rientrano unicamente nell'ambito dei controlli normali effettuati in modo non discriminatorio su tutto il territorio della Comunita'. 3. Per poter trasferire esplosivi, l'acquirente deve ottenere una licenza di trasferimento dall'autorita' competente del luogo di destinazione. L'autorita' competente verifica che il destinatario sia legalmente abilitato ad acquisire esplosivi e che detenga le licenze o autorizzazioni necessarie. Il transito di esplosivi attraverso il territorio di uno o piu' Stati membri deve essere notificato dal responsabile del trasferimento alle autorita' competenti di questo o questi Stati membri, che devono approvarlo. 4. Se uno Stato membro ritiene che esiste un problema concernente la verifica dell'acquisizione di cui al paragrafo 3, trasmette le informazioni disponibili in materia alla Commissione che, senza indugio, adisce il comitato previsto all'articolo 13. 5. Se l'autorita' competente del luogo di destinazione autorizza il trasferimento, rilascia al destinatario un documento che materializza la licenza di trasferimento contenente tutte le informazioni di cui al paragrafo 7. Tale documento deve accompagnare gli esplosivi sino al punto di destinazione previsto. Esso deve essere presentato ogniqualvolta venga richiesto dalle autorita' competenti. Una copia del documento e' conservata dal destinatario che lo presentera' all'autorita' competente del luogo di destinazione, su richiesta di quest'ultima. 6. Se l'autorita' competente di uno Stato membro ritiene che non siano richieste esigenze particolari di sicurezza pubblica quali quelle menzionate al paragrafo 7, il trasferimento di esplosivi sul suo territorio o su una parte del suo territorio puo' essere effettuato senza informazione preventiva ai sensi del paragrafo 7. L'autorita' competente del luogo di destinazione rilascia allora una licenza di trasferimento valida per una durata determinata, ma che puo' essere sospesa in qualsiasi momento o revocata con decisione motivata. Il documento di cui al paragrafo 5, che accompagna gli esplosivi fino al luogo di destinazione, fa allora riferimento soltanto alla suddetta licenza di trasferimento. 7. Quando i trasferimenti di esplosivi richiedono controlli specifici che consentono di determinare se detti trasferimenti rispondono a esigenze particolari di sicurezza pubblica sul territorio o su una parte del territorio di uno Stato membro o su una parte dello stesso, il destinatario, prima del trasferimento, fornisce all'autorita' competente del luogo di destinazione le informazioni seguenti: - il nome e l'indirizzo degli operatori interessati. Questi dati devono essere sufficientemente dettagliati per permettere, da un lato, di contattare gli operatori e, dall'altro, di accertare che le persone in questione siano ufficialmente abilitate a ricevere la spedizione; - il numero e la quantita' degli esplosivi che formano oggetto del trasferimento; - una descrizione completa dell'esplosivo in questione e i mezzi di identificazione, compreso il numero di identificazione delle Nazioni Unite; - le informazioni relative al rispetto delle condizioni di immissione sul mercato, quando si ha tale immissione; - il modo in cui si effettua il trasferimento e l'itinerario; - le date previste di partenza e di arrivo; - se necessario, i punti di passaggio precisi all'entrata e all'uscita dagli Stati membri. Le autorita' competenti del luogo di destinazione esaminano le condizioni in cui deve aver luogo il trasferimento, soprattutto in considerazione delle particolari esigenze di sicurezza pubblica. Qualora tali esigenze particolari di sicurezza pubblica siano soddisfatte, il trasferimento e' autorizzato. In caso di transito sul territorio di altri Stati membri, questi esaminano e approvano, secondo le stesse modalita', le informazioni relative al trasferimento. Fatti salvi i controlli normali che lo Stato membro di partenza esecita sul proprio territorio conformemente alla presente direttiva, i destinatari o gli operatori del settore degli esplosivi trasmettono alle autorita' competenti dello Stato membro di partenza nonche' a quelle dello Stato membro di transito, su loro richiesta, qualsiasi informazione utile di cui dispongono in merito ai trasferimenti di esplosivi, a richiesta delle autorita' competenti interessate gli acquirenti trasmettono tutte le informazioni utili di cui dispongono per quanto concerne i trasferimenti di esplosivi agli Stati membri di partenza, nonche' agli Stati membri di transito. 9. Nessun fornitore potra' trasferire esplosivi senza che il destinatario abbia ottenuto le necessarie autorizzazioni a tale effetto secondo le disposizioni dei paragrafi 3, 5, 6 e 7". - Gli articoli 11 e 12 della dir. sopracitata recitano: "Art. 11. - In deroga all'articolo 9, paragrafi 3, 5, 6 e 7 ed all'articolo 10, uno Stato membro nel caso di minacce gravi o di pregiudizi alla sicurezza pubblica a seguito della detenzione o dell'uso illeciti di esplosivi o di munizioni disciplinati dalla presente direttiva, puo' prendere qualsiasi misura necessaria in materia di trasferimento di esplosivi o di munizioni per prevenire detta detenzione o detto uso illeciti. Queste misure rispettano il principio di proporzionalita'. Esse non devono costituire ne' un mezzo di discriminazione arbitraria ne' una restrizione de'guise'e nel commercio tra Stati membri. Se uno Stato membro adotta tali misure, le notifica senza indugio alla Commissione che ne informa gli altri Stati membri". "Art. 12. - 1. Gli Stati membri istituiscono le reti di scambio delle informazioni per la messa in applicazione della presente direttiva. Essi indicano agli altri Stati membri ed alla Commissione le autorita' nazionali incaricate di trasmettere o di ricevere le informazioni e di espletare le formalita' di cui agli articoli 9 e 10. 2. Ai fini della messa in applicazione della presente direttiva, sono applicabili mutatis mutandis le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1468/81, in particolare quelle rela- tive alla riservatezza". - L'allegato I alla direttiva sopracitata e' il seguente: "Allegato I REQUISITI ESSENZIALI IN MATERIA DI SICUREZZA I. Requisiti generali: 1. Gli esplosivi devono essere progettati, fabbricati e forniti in modo da presentare un rischio minimo per la sicurezza e la salute delle persone, nonche' da evitare danni alla proprieta' o all'ambiente in base a condizioni normali e prevedibili, segnatamente per quanto concerne le normative relative alla sicurezza pubblica e le regole d'arte, fino al momento in cui vengono utilizzati. 2. Gli esplosivi devono presentare le caratteristiche di prestazione specificate dal produttore per garantire la massima sicurezza ed affidabilita'. 3. Gli esplosivi devono essere progettati e fabbricati in modo da poter essere smaltiti in maniera tale da ridurre al minimo gli effetti sull'ambiente se vengono impiegate tecniche adeguate. II. Requisiti speciali: 1. Occorre, ove la loro applicazione sia pertinente, tenere conto e controllare le seguenti informazioni e proprieta'. I controlli devono essere effettuati in condizioni rispondenti alla realta'. Qualora cio' non sia possibile a livello di laboratorio, questi controlli vanno effettuati in condizioni reali corrispondenti alle condizioni d'impiego previste. a) la concezione e le proprieta' specifiche, compresi la composizione chimica, il grado di miscela e, eventualmente, le dimensioni e la distribuzione dei grani secondo la dimensione; b) la stabilita' fisica e chimica dell'esplosivo in tutte le condizioni ambientali a cui puo' essere esposto; c) la sensibilita' agli urti e alle frizioni; d) la compatibilita' di tutti i componenti per quanto riguarda la loro stabilita' chimica e fisica; e) la purezza chimica dell'esplosivo; f) la resistenza dell'esplosivo all'acqua ove questo debba essere impiegato in condizioni di umidita' o di bagnato e qualora l'acqua possa pregiudicarne la sicurezza e l'affidabilita'; g) la resistenza alle alte e basse temperature ove l'esplosivo sia destinato ad essere immagazzinato o impiegato a tali temperature e la sua sicurezza o affidabilita' possano essere compromesse dal raffreddamento o dal riscaldamento di un componente o di tutto l'esplosivo; h) l'idoneita' dell'esplosivo ad essere utilizzato in ambienti pericolosi (per esempio ambienti a rischio per la presenza di grisu', di masse calde, ecc.) ove sia destinato ad essere impiegato in tali condizioni; i) la sicurezza in caso di innesco o accensione prematuri; j) il corretto caricamento e funzionamento dell'esplosivo quando e' impiegato per lo scopo a cui e' destinato; k) le istruzioni e, se necessario, le indicazioni appropriate nella(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato ricevente per la manipolazione, il deposito, l'uso e lo smaltimento dell'esplosivo in condizioni di sicurezza; l) la capacita' dell'esplosivo, del suo rivestimento o di altri componenti di resistere al deterioramente durante il deposito fino alla 'data di scadenza' indicata dal produttore; m) l'indicazione di tutti i dispositivi e gli accessori necessari per il funzionamento affidabile e sicuro dell'esplosivo. 2. Le varie categorie di esplosivi devono inoltre rispondere almeno ai seguenti requisiti: A) Esplosivi detonanti: a) il metodo proposto per l'innesco deve garantire la detonazione sicura, affidabile e completa dell'esplosivo e deve condurre alla decomposizione completa di questo. Nel caso particolare delle polveri nere, viene verificata l'attitudine alla deflagrazione; b) gli esplosivi detonanti sotto forma di cartucce devono trasmettere la detonazione in condizioni di sicurezza e affidabilita' lungo tutta la colonna di cartucce; c) i gas prodotti dagli esplosivi detonanti destinati all'uso sotterraneo possono contenere monossido di carbonio, gas nitrosi, altri gas, vapori o residui solidi sospesi nell'aria solo in quantita' tali da non danneggiare la sa- lute in condizioni d'uso normali. B) Cordoncini detonanti, micce di sicurezza e cordoncini di accensione: a) il rivestimento dei cordoncini detonanti, delle micce di sicurezza e dei cordoncini di accensione devono avere una resistenza meccanica adeguata e proteggere adeguatamente l'interno esplosivo quando sono esposti ad una sollecitazione meccanica normale; b) i parametri per la velocita' di combustione delle micce di sicurezza devono essere indicati e debitamente soddisfatti; c) i cordoncini detonanti selezionati devono poter essere innescati in condizioni di affidabilita', avere una capacita' di innesco sufficiente e soddisfare i requisiti per quanto riguarda il deposito anche in condizioni climatiche particolari. C) Detonatori (inclusi detonatori a scoppio ritardato): a) i detonatori devono innescare in condizioni di affidabilita' lo scoppio degli esplosivi detonanti destinati ad essere impiegati con loro in tutte le condizioni di uso prevedibili; b) i detonatori a scoppio ritardato devono poter essere innescati in condizioni di affidabilita'; c) la capacita' di innesco non deve essere compromessa dall'umidita'; d) i tempi di ritardo dei detonatori a scoppio ritardato devono essere sufficientemente uniformi affinche' sia insignificante il rischio che i ritardi di raccordi vicini si sovrappongano; e) le caratteristiche elettriche dei detonatori elettrici devono essere indicate sull'imballaggio (ossia corrente che non provoca incendi, resistenza, ecc.); f) i fili dei detonatori elettrici devono avere una sufficiente isolazione e resistenza meccanica, anche a livello di connessioni con il detonatore, tenuto conto dell'impiego previsto. D) Propellenti e propellenti per endoreattori: a) questi materiali non devono detonare quando sono impiegati per lo scopo a cui sono destinati; b) se necessario, i propellenti (ad esempio quelli a base di nitrocellulosa) devono essere stabilizzati contro la decomposizione; c) i propellenti per endoreattori non devono contenere bolle di gas o fessure involontarie che possono renderne pericoloso il funzionamento quando sono in forma compressa o in blocchi". - Il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, approva il T.U. delle leggi di pubblica sicurezza. Gli articoli 39 e 40 recitano: "Art. 39. - Per ottenere la licenza ad esportare materiale da guerra, si deve indicare, con le generalita' del richiedente: a) lo Stato a cui i materiali sono diretti e la ditta, persona od ente, il cui sono ceduti; b) la fabbrica o il deposito da cui partono; c) la specie e la quantita' dei materiali. Le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) di quest'articolo devono essere riportate sulla licenza". "Art. 40 (Art. 39 T.U. 1926). - Il prefetto puo', per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorita' di pubblica sicurezza o dell'autorita' militare". - L'art. 55 recita: "Art. 55 (Art. 54 T.U. 1926). - Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate, le generalita' delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. I rivenditori di materie esplodenti devono altresi' comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalita' delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantita' delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di qualsiasi genere a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal questore. Il nulla osta non puo' essere rilasciato a minori: ha la validita' di un mese ed e' esente da ogni tributo. La domanda e' redatta in carta libera. Il questore puo' subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non e' affetto da malattie mentali oppure da vizi che non diminuiscono, anche temporaneamente, la capacita' di intendere e di volere. Il contravventore e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire cinquantamila. L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo e' punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a lire cinquantamila". - L'art. 53 del R.D. sopracitato recita: "Art. 53 (Art. 52 T.U. 1926). - E' vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministro dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica. Nel regolamento saranno classificate tutte le materie esplosive, secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva. L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie ha luogo con provvedimento, avente carattere definitivo, del Ministro dell'interno".