Art. 30. 
        Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali 
 
  1. L'elettorato attivo e  passivo  per  le  singole  rappresentanze
negli  organi  collegiali  previste  dalla  presente   parte   spetta
esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie  partecipanti
a tali organismi. 
  2. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei  rappresentanti
dei genitori negli organi collegiali spetta ai genitori degli alunni,
o a chi ne fa legalmente le veci. 
  3. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei  rappresentanti
degli  alunni  spetta  agli  studenti  delle  classi   della   scuola
secondaria superiore, qualunque sia la loro eta'.