Art. 36. 
               Elezione e partecipazione dei genitori 
nelle scuole con particolari finalita' 
 
  1. I genitori residenti fuori dei comuni ove hanno sede le scuole o
istituzioni di cui all'articolo 6,  possono  esercitare  l'elettorato
attivo esprimendo il loro voto per corrispondenza. 
  2. La commissione elettorale ha cura  di  assicurare  l'espressione
diretta e segreta  del  voto,  secondo  le  modalita'  stabilite  con
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.