Art. 42. Pubblicita' delle sedute del consiglio di circolo e istituto e del consiglio scolastico distrettuale 1. Alle sedute del consiglio di circolo e di istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio e i membri dei consigli circoscrizionali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142. 2. Le sedute del consiglio scolastico distrettuale sono pubbliche. 3. Il consiglio di circolo e di istituto stabilisce nel proprio regolamento le modalita' di ammissione in relazione all'accertamento del titolo di elettore e alla capienza ed idoneita' dei locali disponibili, nonche' le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni. 4. Il consiglio di circolo o d'istituto e il consiglio scolastico distrettuale stabiliscono, nel proprio regolamento, le modalita' con cui invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti della provincia, del comune o dei comuni interessati, dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, al fine di approfondire l'esame di problemi, riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessino anche le comunita' locali o componenti sociali e sindacali operanti nelle comunita' stesse. Analogo invito puo' essere rivolto dal consiglio scolastico distrettuale ai rappresentanti dei consigli di circolo o di istituto compresi nel suo ambito o dai consigli di circolo o di istituto ai rappresentanti del consiglio scolastico distrettuale. 5. Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del consiglio comunale. 6. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la liberta' di discussione e di deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica. 7. Alle sedute del consiglio scolastico distrettuale e del consiglio di circolo e di istituto non e' ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.
Nota all'art. 42: - La legge n. 142/1990 reca: Ordinamento delle autonomie locali.