Art. 43. 
                       Pubblicita' degli atti 
 
  1. Gli atti del consiglio di circolo o di istituto sono  pubblicati
in apposito albo della scuola. 
  2.  I  pareri  e  le   deliberazioni   del   consiglio   scolastico
distrettuale sono pubblicati in apposito  albo  presso  la  sede  del
distretto e negli albi del  comune  e  dei  comuni  e  delle  scuole,
compresi nel distretto; quelli del consiglio  scolastico  provinciale
sono pubblicati nell'albo del provveditorato agli studi e negli  albi
dei distretti e delle scuole della provincia;  quelli  del  Consiglio
nazionale della pubblica istruzione sono  pubblicati  nel  bollettino
ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. 
  3. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti  concernenti
singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. 
  4. Si osservano inoltre le disposizioni in materia  di  accesso  ai
documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241. 
 
          Nota all'art. 43:
             - La legge n. 241/1990 reca: Nuove norme in  materia  di
          procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai
          documenti amministrativi.