Art. 29.
Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
1. L'INAIL e l'ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativi
agli infortuni ed alle malattie professionali anche con strumenti
telematici.
2. L'ISPESL e L'INAIL indicono una conferenza permanente di
servizio per assicurare il necessario coordinamento in relazione a
quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, nonche' per verificare l'adeguatezza dei
sistemi di prevenzione ed assicurativi, e per studiare e proporre
soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli
infortuni e delle malattie professionali.
3. I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni
relative ai rischi e ai danni derivanti da infortunio durante
l'attivita' lavorativa sono individuati nelle norme UNI, riguardanti
i parametri per la classificazione dei casi di infortunio, ed i
criteri per il calcolo degli indici di frequenza e gravita' e loro
successivi aggiornamenti.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
del Ministro della sanita', sentita la commissione consultiva
permanente, possono essere individuati criteri integrativi di quelli
di cui al comma 3 in relazione a particolari rischi.
5. I criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni
relative ai rischi e ai danni derivanti dalle malattie professionali,
nonche' ad altre malattie e forme patologiche eziologicamente
collegate al lavoro, sono individuati con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanita',
sentita la commissione consultiva permanente, sulla base delle norme
di buona tecnica.
Nota all'art. 29:
- L'art. 8 del D.Lgs. n 517/1993 sostituisce l'art. 7
del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino
della disciplina in materia sanitaria, con il seguente:
"Art. 7 (Dipartimenti di prevenzione). - 1. Le regioni
istituiscono presso ciascuna unita' sanitaria locale un
dipartimento di prevenzione cui sono attribuite le funzioni
attualmente svolte dai servizi delle unita' sanitarie
locali ai sensi degli articoli 16, 20 e 21 della legge 23
dicembre 1978, n. 833. Il dipartimento e' articolato almeno
nei seguenti servizi:
a) igiene e sanita' pubblica;
b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
c) igiene degli alimenti e della nutrizione;
d) veterinari, articolati distintamente nelle tre aree
funzionali della sanita' animale, dell'igiene della
produzione, trasformazione, commercializzazione,
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale
e loro derivati, e dell'igiene degli allevamenti e delle
produzioni zootecniche.
I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e
della collaborazione tecnico-scientifica degli istituti
zooprofilattici sperimentali. La programmazione regionale
individua le modalita' di raccordo funzionale tra i
dipartimenti di prevenzione e gli istituti zooprofilattici
per il coordinamento delle attivita' di sanita' pubblica
veterinaria.
2. Le attivita' di indirizzo e coordinamento necessarie
per assicurare la uniforme attuazione delle normative
comunitarie e degli organismi internazionali sono
assicurate dal Ministero della sanita' che si avvale, per
gli aspetti di competenza, dell'Istituto superiore di
Sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro, degli istituti zooprofilattici
sperimentali, dell'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente e degli istituti di ricerca del CNR e
dell'ENEA.
3. I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione,
acquisiscono dall'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ogni
informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per
la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di
lavoro. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro garantisce la trasmissione delle
anzidette informazioni anche attraverso strumenti
telematici.".