Art. 29. 
     Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali 
  1. L'INAIL e l'ISPESL si forniscono reciprocamente i dati  relativi
agli infortuni ed alle malattie  professionali  anche  con  strumenti
telematici. 
  2.  L'ISPESL  e  L'INAIL  indicono  una  conferenza  permanente  di
servizio per assicurare il necessario coordinamento  in  relazione  a
quanto previsto dall'art. 8,  comma  3,  del  decreto  legislativo  7
dicembre 1993, n.  517,  nonche'  per  verificare  l'adeguatezza  dei
sistemi di prevenzione ed assicurativi, e  per  studiare  e  proporre
soluzioni normative e tecniche  atte  a  ridurre  il  fenomeno  degli
infortuni e delle malattie professionali. 
  3. I criteri per la raccolta  ed  elaborazione  delle  informazioni
relative ai  rischi  e  ai  danni  derivanti  da  infortunio  durante
l'attivita' lavorativa sono individuati nelle norme UNI,  riguardanti
i parametri per la classificazione  dei  casi  di  infortunio,  ed  i
criteri per il calcolo degli indici di frequenza e  gravita'  e  loro
successivi aggiornamenti. 
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
del  Ministro  della  sanita',  sentita  la  commissione   consultiva
permanente, possono essere individuati criteri integrativi di  quelli
di cui al comma 3 in relazione a particolari rischi. 
  5. I criteri per la raccolta e  l'elaborazione  delle  informazioni
relative ai rischi e ai danni derivanti dalle malattie professionali,
nonche'  ad  altre  malattie  e  forme  patologiche   eziologicamente
collegate al lavoro, sono individuati con decreto  del  Ministro  del
lavoro e della previdenza  sociale  e  del  Ministro  della  sanita',
sentita la commissione consultiva permanente, sulla base delle  norme
di buona tecnica. 
 
Nota all'art. 29:
             - L'art. 8 del D.Lgs. n 517/1993  sostituisce  l'art.  7
          del  D.Lgs.    30  dicembre  1992, n. 502, recante riordino
          della disciplina in materia sanitaria, con il seguente:
             "Art. 7 (Dipartimenti di prevenzione). - 1.  Le  regioni
          istituiscono  presso  ciascuna  unita'  sanitaria locale un
          dipartimento di prevenzione cui sono attribuite le funzioni
          attualmente  svolte  dai  servizi  delle  unita'  sanitarie
          locali  ai  sensi degli articoli 16, 20 e 21 della legge 23
          dicembre 1978, n. 833. Il dipartimento e' articolato almeno
          nei seguenti servizi:
               a) igiene e sanita' pubblica;
               b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
               c) igiene degli alimenti e della nutrizione;
               d) veterinari, articolati distintamente nelle tre aree
          funzionali  della  sanita'   animale,   dell'igiene   della
          produzione,       trasformazione,      commercializzazione,
          conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale
          e loro derivati, e dell'igiene degli  allevamenti  e  delle
          produzioni zootecniche.
             I  servizi  veterinari  si avvalgono delle prestazioni e
          della  collaborazione  tecnico-scientifica  degli  istituti
          zooprofilattici  sperimentali.  La programmazione regionale
          individua  le  modalita'  di  raccordo  funzionale  tra   i
          dipartimenti  di prevenzione e gli istituti zooprofilattici
          per il coordinamento delle attivita'  di  sanita'  pubblica
          veterinaria.
             2.  Le attivita' di indirizzo e coordinamento necessarie
          per  assicurare  la  uniforme  attuazione  delle  normative
          comunitarie   e   degli   organismi   internazionali   sono
          assicurate dal Ministero della sanita' che si  avvale,  per
          gli  aspetti  di  competenza,  dell'Istituto  superiore  di
          Sanita', dell'Istituto superiore per la  prevenzione  e  la
          sicurezza   del   lavoro,  degli  istituti  zooprofilattici
          sperimentali,   dell'Agenzia   per   i   servizi   sanitari
          regionali,   dell'Agenzia   nazionale   per  la  protezione
          dell'ambiente  e  degli  istituti  di  ricerca  del  CNR  e
          dell'ENEA.
             3.  I  dipartimenti  di prevenzione, tramite la regione,
          acquisiscono dall'Istituto superiore per la  prevenzione  e
          la  sicurezza  del  lavoro  e  dell'Istituto  nazionale per
          l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro   ogni
          informazione  utile ai fini della conoscenza dei rischi per
          la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di
          lavoro. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
          infortuni  sul  lavoro  garantisce  la  trasmissione  delle
          anzidette    informazioni    anche   attraverso   strumenti
          telematici.".