ART. 45
   Permessi ed assenze del personale docente chiamato a ricoprire
                     cariche pubbliche elettive
1.  Il  personale docente chiamato a ricoprire le cariche elettive di
cui alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 e che si avvalga  del  regime
delle  assenze e dei permessi di cui alla legge medesima, e' tenuto a
presentare,  ogni  trimestre,   a   partire   dall'inizio   dell'anno
scolastico,   alla   scuola   in   cui   presta   servizio,  apposita
dichiarazione circa gli impegni connessi alla  carica  ricoperta,  da
assolvere  nel trimestre successivo, nonche' a comunicare mensilmente
alla stessa scuola  la  conferma  e  le  eventuali  variazioni  degli
impegni gia' dichiarati.
2.  Nel  caso  in  cui  il docente presti servizio in piu' scuole, la
predetta dichiarazione va presentata a tutte le scuole interessate.
3. Qualora le assenze dal servizio derivanti dall'assolvimento  degli
impegni  dichiarati  non  consentano  al  docente  di  assicurare  la
necessaria continuita' didattica nella classe cui sia assegnato  puo'
farsi  luogo  alla nomina di un supplente per il periodo strettamente
indispensabile e, comunque,  sino  al  massimo  di  un  mese,  durata
prorogabile soltanto ove se ne ponga l'esigenza in relazione a quanto
dichiarato  nella comunicazione mensile di cui al comma 1, sempreche'
non  sia  possibile  provvedere  con  altro  personale   docente   in
soprannumero o a disposizione.
4.  Per  tutta  la  durata della nomina del supplente il docente, nei
periodi in  cui  non  sia  impegnato  nell'assolvimento  dei  compiti
connessi  alla  carica  ricoperta,  e'  utilizzato  nell'ambito della
scuola e per le esigenze di essa, nei limiti dell'orario obbligatorio
di servizio.
5. La programmazione delle assenze di cui ai precedenti commi 1  e  2
non  ha  alcun  valore sostitutivo della documentazione espressamente
richiesta dall'art. 16 della L. n. 816 del 1985,  che  dovra'  essere
prodotta tempestivamente dall'interessato.