Art. 20 
                     Requisiti per l'ammissione 
                      al ruolo "sovrintendenti" 
 
  1.  L'ammissione  al  ruolo  "sovrintendenti"  ha   luogo,   previo
superamento del corso di aggiornamento e formazione professionale  dl
cui all'art. 27 del presente decreto, mediante concorso  interno  per
titoli ed esami, al  quale  possono  partecipare,  distintamente  per
contingente: 
    a) nel limite del 70% dei posti messi a  concorso  gli  appuntati
scelti; 
    b) nel limite del 30% dei posti messi a concorso, gli  appuntati,
i finanzieri scelti e i finanzieri in servizio permanente. 
  2. E' ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che: 
    a)  abbia  riportato,  in  sede  di  valutazione  caratteristica,
nell'ultimo biennio di  servizio,  una  qualifica  di  almeno  "nella
media" o giudizio equivalente; 
    b) non abbia riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo  biennio
piu' gravi della consegna; 
    c) non risulti imputato in un procedimento penale per delitto non
colposo o sottoposto a procedimento disciplinare ovvero  sospeso  dal
servizio o in aspettativa; 
    d) non abbia riportato  un  giudizio  di  non  idoneita'  in  due
>precedenti concorsi; 
    e) non sia comunque gia' rinviato d'autorita' dal  corso  per  la
nomina a vice sovrintendente. 
  3. Gli aspiranti che presenteranno domanda di partecipazione per un
contingente diverso da quello di appartenenza non verranno ammessi al
concorso di cui al comma 1. 
  4. I posti riservati per una categoria di personale,  eventualmente
non ricoperti, saranno conferiti  agli  idonei  dell'altra  categoria
dello stesso contingente.