Art. 20 Requisiti per l'ammissione al ruolo "sovrintendenti" 1. L'ammissione al ruolo "sovrintendenti" ha luogo, previo superamento del corso di aggiornamento e formazione professionale dl cui all'art. 27 del presente decreto, mediante concorso interno per titoli ed esami, al quale possono partecipare, distintamente per contingente: a) nel limite del 70% dei posti messi a concorso gli appuntati scelti; b) nel limite del 30% dei posti messi a concorso, gli appuntati, i finanzieri scelti e i finanzieri in servizio permanente. 2. E' ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che: a) abbia riportato, in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo biennio di servizio, una qualifica di almeno "nella media" o giudizio equivalente; b) non abbia riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo biennio piu' gravi della consegna; c) non risulti imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare ovvero sospeso dal servizio o in aspettativa; d) non abbia riportato un giudizio di non idoneita' in due >precedenti concorsi; e) non sia comunque gia' rinviato d'autorita' dal corso per la nomina a vice sovrintendente. 3. Gli aspiranti che presenteranno domanda di partecipazione per un contingente diverso da quello di appartenenza non verranno ammessi al concorso di cui al comma 1. 4. I posti riservati per una categoria di personale, eventualmente non ricoperti, saranno conferiti agli idonei dell'altra categoria dello stesso contingente.