Art. 27 
                        Svolgimento del corso 
 
  1. Il corso, di durata non inferiore a  tre  mesi,  al  quale  sono
ammessi i vincitori del concorso, si svolge con  le  modalita'  e  in
base ai programmi stabiliti dal comando  generale  della  Guardia  di
finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del
contingente di mare. 
  2.  Entro  venti  giorni  dall'inizio  dei   corsi,   con   decreto
ministeriale possono essere ammessi alla frequenza degli stessi altri
concorrenti  risultati  idonei,  nell'ordine  delle  graduatorie   di
merito, per ricoprire: 
    a) i  posti  resisi  comunque  disponibili  tra  i  frequentatori
dichiarati vincitori; 
    b) ulteriori posti, nel limite di un decimo  di  quelli  messi  a
concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero
delle vacanze nel ruolo  "sovrintendenti"  per  l'anno  in  cui  agli
aspiranti dovrebbe essere conferito il grado di vice brigadiere.