Art. 27 Svolgimento del corso 1. Il corso, di durata non inferiore a tre mesi, al quale sono ammessi i vincitori del concorso, si svolge con le modalita' e in base ai programmi stabiliti dal comando generale della Guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del contingente di mare. 2. Entro venti giorni dall'inizio dei corsi, con decreto ministeriale possono essere ammessi alla frequenza degli stessi altri concorrenti risultati idonei, nell'ordine delle graduatorie di merito, per ricoprire: a) i posti resisi comunque disponibili tra i frequentatori dichiarati vincitori; b) ulteriori posti, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero delle vacanze nel ruolo "sovrintendenti" per l'anno in cui agli aspiranti dovrebbe essere conferito il grado di vice brigadiere.