Art. 28 
                     Dichiarazione di idoneita' 
 
  1.  Al  termine  del  corso  di  cui  al  precedente  art.  27,  ai
frequentatori: 
  a) se dichiarati idonei in  prima  sessione,  viene  conferita  con
determinazione ministeriale la nomina a vice  brigadiere  nell'ordine
determinato dalle  graduatorie  finali,  con  decorrenza  dal  giorno
successivo a quello di termine degli  esami  di  idoneita'  di  prima
sessione al corso. Gli  stessi,  secondo  il  medesimo  ordine,  sono
iscritti a ruolo; 
  b) se dichiarati idonei in seconda sessione,  viene  conferita  con
determinazione  ministeriale,  la  nomina  a  vice   brigadiere   con
decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli  esami  di
idoneita' di seconda sessione al corso, nell'ordine determinato dalle
graduatorie finali. Gli stessi  sono  iscritti  a  ruolo  secondo  il
medesimo ordine e, comunque, dopo  quelli  dichiarati  idonei  nella,
prima sessione. 
  2. Il conferimento della nomina a vice brigadiere e'  sospesa,  con
determinazione ministeriale, nel caso in  cui  il  frequentatore  del
corso, dichiarato idoneo ai sensi del comma 1, venga  a  trovarsi  in
una delle situazioni di  cui  all'art.  55,  comma  2,  del  presente
decreto. 
  3. Al venir meno delle singole cause impeditive richiamate al comma
2, purche' sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a  ruolo,
al frequentatore del corso deve essere conferita  la  nomina  a  vice
brigadiere con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata  qualora
il conferimento di tale nomina non fosse stata sospesa.