Art. 28 Dichiarazione di idoneita' 1. Al termine del corso di cui al precedente art. 27, ai frequentatori: a) se dichiarati idonei in prima sessione, viene conferita con determinazione ministeriale la nomina a vice brigadiere nell'ordine determinato dalle graduatorie finali, con decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneita' di prima sessione al corso. Gli stessi, secondo il medesimo ordine, sono iscritti a ruolo; b) se dichiarati idonei in seconda sessione, viene conferita con determinazione ministeriale, la nomina a vice brigadiere con decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneita' di seconda sessione al corso, nell'ordine determinato dalle graduatorie finali. Gli stessi sono iscritti a ruolo secondo il medesimo ordine e, comunque, dopo quelli dichiarati idonei nella, prima sessione. 2. Il conferimento della nomina a vice brigadiere e' sospesa, con determinazione ministeriale, nel caso in cui il frequentatore del corso, dichiarato idoneo ai sensi del comma 1, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 55, comma 2, del presente decreto. 3. Al venir meno delle singole cause impeditive richiamate al comma 2, purche' sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, al frequentatore del corso deve essere conferita la nomina a vice brigadiere con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora il conferimento di tale nomina non fosse stata sospesa.