Art. 29 Esclusione e rinvio dal corso 1. Gli ammessi alla frequenza del corso possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dallo stesso per rinunzia. 2. Sono rinviati dal corso, d'autorita, i frequentatori che: a) dimostrino, in qualsiasi momento, di non possedere le qualita' necessarie per ben esercitare le funzioni del nuovo grado; b) vengono riprovati agli esami di seconda sessione, dopo aver gia' ripetuto per una volta il corso. 3. Sono anche rinviati dal corso i frequentatori che per infermita' o altre cause indipendenti dalla loro volonta' ne siano rimasti assenti per oltre trenta giorni. I medesimi, peraltro, sono ammessi, per una sola volta, a frequentare, alla cessazione della causa impeditiva, il relativo corso successivo senza essere considerati ripetenti. 4. Il provvedimento di esclusione di cui al comma 2, lett. a), e' adottato con decreto ministeriale, mentre i rimanenti provvedimenti di rinvio sono adottati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza.