Art. 29 
                    Esclusione e rinvio dal corso 
 
  1. Gli  ammessi  alla  frequenza  del  corso  possono  ottenere,  a
domanda, di essere rinviati dallo stesso per rinunzia. 
  2. Sono rinviati dal corso, d'autorita, i frequentatori che: 
  a) dimostrino, in qualsiasi momento, di non possedere  le  qualita'
necessarie per ben esercitare le funzioni del nuovo grado; 
  b) vengono riprovati agli esami di seconda sessione, dopo aver gia'
ripetuto per una volta il corso. 
  3. Sono anche rinviati dal corso i frequentatori che per infermita'
o altre cause indipendenti  dalla  loro  volonta'  ne  siano  rimasti
assenti per oltre trenta giorni. I medesimi, peraltro, sono  ammessi,
per una sola  volta,  a  frequentare,  alla  cessazione  della  causa
impeditiva, il relativo corso  successivo  senza  essere  considerati
ripetenti. 
  4. Il provvedimento di esclusione di cui al comma 2, lett.  a),  e'
adottato con decreto ministeriale, mentre i  rimanenti  provvedimenti
di rinvio sono adottati con determinazione  del  comandante  generale
della Guardia di finanza.