Art. 39 
          Consultazione con le Amministrazioni interessate 
  1. Il Ministero dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato
trasmette  copia  della  relazione  tecnica  dell'ANPA  ai  Ministeri
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' ed
agli altri ministeri interessati. 
  2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  e
gli altri ministeri interessati possono richiedere all'ANPA ulteriori
informazioni ed i dati necessari per una completa  valutazione  della
ubicazione dell'impianto e del progetto di massima. 
  3. Tutti i ministeri interessati  trasmettono  all'ANPA  non  oltre
sessanta giorni dalla data di ricevimento della relazione tecnica,  i
rispettivi pareri relativi al progetto di massima ed alla  ubicazione
dell'impianto.