Art. 52 
             Depositi e complessi nucleari sottocritici 
  1. L'esercizio di un deposito di  materie  fissili  speciali  o  di
combustibili nucleari di cui all'articolo 7 lettera g) e  quello  dei
complessi nucleari sottocritici di cui  all'articolo  7  lettera  b),
sono subordinati all'autorizzazione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di intesa con i Ministri  dell'interno,
del lavoro e della previdenza sociale e  della  sanita',  sentito  il
parere dell'ANPA che lo rilascia sentita la Commissione tecnica se si
tratta  di  combustibili   nucleari   irradiati.   Nel   decreto   di
autorizzazione possono essere stabilite speciali prescrizioni.