Art. 42.
            (Giurisdizione e legge applicabile in materia
                      di protezione dei minori)
   1.  La  protezione  dei  minori  e'  in  ogni  caso regolata dalla
Convenzione  dell'Aja  del  5  ottobre  1961,  sulla competenza delle
autorita'  e  sulla  legge  applicabile  in materia di protezione dei
minori, resa esecutiva con la legge 24 ottobre 1980, n. 742.
   2.  Le  disposizioni  della  Convenzione  si  applicano anche alle
persone  considerate  minori  soltanto  dalla  loro  legge nazionale,
nonche'  alle  persone  la cui residenza abituale non si trova in uno
degli Stati contraenti.
 
          Nota all'art. 42:
             -  La  legge  24 ottobre 1980, n. 742, reca: Ratifica ed
          esecuzione  della  convenzione   sulla   competenza   delle
          autorita'   e   sulla   legge  applicabile  in  materia  di
          protezione dei minori, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961".