Art. 42. (Giurisdizione e legge applicabile in materia di protezione dei minori) 1. La protezione dei minori e' in ogni caso regolata dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorita' e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24 ottobre 1980, n. 742. 2. Le disposizioni della Convenzione si applicano anche alle persone considerate minori soltanto dalla loro legge nazionale, nonche' alle persone la cui residenza abituale non si trova in uno degli Stati contraenti.
Nota all'art. 42: - La legge 24 ottobre 1980, n. 742, reca: Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla competenza delle autorita' e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961".