Art. 43. (Protezione dei maggiori d'eta') 1. I presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli incapaci maggiori di eta', nonche' i rapporti fra l'incapace e chi ne ha la cura, sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace. Tuttavia, per proteggere in via provvisoria e urgente la persona o i beni dell'incapace, il giudice italiano puo' adottare le misure previste dalla legge italiana.