Art. 43.
                  (Protezione dei maggiori d'eta')
   1.  I  presupposti  e gli effetti delle misure di protezione degli
incapaci maggiori di eta', nonche' i rapporti fra l'incapace e chi ne
ha  la  cura,  sono  regolati  dalla  legge  nazionale dell'incapace.
Tuttavia,  per proteggere in via provvisoria e urgente la persona o i
beni  dell'incapace,  il  giudice  italiano  puo'  adottare le misure
previste dalla legge italiana.