Art. 44.
               (Giurisdizione in materia di protezione
                        dei maggiori d'eta')
   1.  La  giurisdizione  italiana in materia di misure di protezione
degli incapaci maggiori di eta' sussiste, oltre che nei casi previsti
dagli  articoli  3  e  9, anche quando esse si rendono necessarie per
proteggere  in  via  provvisoria  e  urgente,  la  persona  o  i beni
dell'incapace che si trovino in Italia.
  2.  Quando  in  base  all'articolo  66 nell'ordinamento italiano si
producono  gli  effetti  di  un provvedimento straniero in materia di
capacita'  di  uno  straniero, la giurisdizione italiana sussiste per
pronunciare  i provvedimenti modificativi o integrativi eventualmente
necessari.