Art. 45.
Oggetto e motivi dell'autorizzazione
1. La riproduzione di documenti posseduti dalla biblioteca e' un
servizio erogato previa autorizzazione. Le spese sostenute per
l'erogazione di tale servizio sono a carico dell'utente.
2. L'autorizzazione alla riproduzione e' concessa, a richiesta
degli interessati, per motivi di studio o a scopo commerciale, ove lo
stato di conservazione dell'esemplare lo consenta, nel rispetto della
vigente legislazione sul diritto d'autore e fatti salvi altri
eventuali vincoli giuridici al quali l'esemplare sia sottoposto.
3. Il pagamento del servizio e' disciplinato dall'art. 61 del
presente regolamento, ed avverra' con le modalita' di cui alla legge
14 gennaio 1993, n. 4, e ai relativi regolamenti di attuazione.
Note agli articoli 34, 42, 44, 45, 47, 51, 53, 61 e 64:
- Per la legge n. 4/1993 si veda in nota alle premesse.
- Con D.M. 31 gennaio 1994, n. 171, e' stato approvato
il regolamento per l'applicazione dell'art. 4 della
predetta legge n. 4/1993.
- Con successivo D.M. 8 aprile 1994 (in Gazzetta
Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1994) e' stato approvato il
tariffario per la determinazione di canoni, corrisposti e
modalita' per le concessioni relative all'uso strumentale e
precario dei beni in consegna al Ministero per i beni
culturali e ambientali.