Art. 45.
                Oggetto e motivi dell'autorizzazione
   1.  La  riproduzione di documenti posseduti dalla biblioteca e' un
servizio  erogato  previa  autorizzazione.  Le  spese  sostenute  per
l'erogazione di tale servizio sono a carico dell'utente.
   2.  L'autorizzazione  alla  riproduzione  e' concessa, a richiesta
degli interessati, per motivi di studio o a scopo commerciale, ove lo
stato di conservazione dell'esemplare lo consenta, nel rispetto della
vigente  legislazione  sul  diritto  d'autore  e  fatti  salvi  altri
eventuali vincoli giuridici al quali l'esemplare sia sottoposto.
   3.  Il  pagamento  del  servizio  e' disciplinato dall'art. 61 del
presente regolamento, ed avverra' con le modalita' di cui alla  legge
14 gennaio 1993, n. 4, e ai relativi regolamenti di attuazione.
 
          Note agli articoli 34, 42, 44, 45, 47, 51, 53, 61 e 64:
             - Per la legge n. 4/1993 si veda in nota alle premesse.
             -  Con  D.M. 31 gennaio 1994, n. 171, e' stato approvato
          il  regolamento  per  l'applicazione  dell'art.   4   della
          predetta legge n.  4/1993.
             -  Con  successivo  D.M.  8  aprile  1994  (in  Gazzetta
          Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1994) e' stato  approvato  il
          tariffario  per  la determinazione di canoni, corrisposti e
          modalita' per le concessioni relative all'uso strumentale e
          precario dei beni in  consegna  al  Ministero  per  i  beni
          culturali e ambientali.