Art. 45. Oggetto e motivi dell'autorizzazione 1. La riproduzione di documenti posseduti dalla biblioteca e' un servizio erogato previa autorizzazione. Le spese sostenute per l'erogazione di tale servizio sono a carico dell'utente. 2. L'autorizzazione alla riproduzione e' concessa, a richiesta degli interessati, per motivi di studio o a scopo commerciale, ove lo stato di conservazione dell'esemplare lo consenta, nel rispetto della vigente legislazione sul diritto d'autore e fatti salvi altri eventuali vincoli giuridici al quali l'esemplare sia sottoposto. 3. Il pagamento del servizio e' disciplinato dall'art. 61 del presente regolamento, ed avverra' con le modalita' di cui alla legge 14 gennaio 1993, n. 4, e ai relativi regolamenti di attuazione.
Note agli articoli 34, 42, 44, 45, 47, 51, 53, 61 e 64: - Per la legge n. 4/1993 si veda in nota alle premesse. - Con D.M. 31 gennaio 1994, n. 171, e' stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'art. 4 della predetta legge n. 4/1993. - Con successivo D.M. 8 aprile 1994 (in Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1994) e' stato approvato il tariffario per la determinazione di canoni, corrisposti e modalita' per le concessioni relative all'uso strumentale e precario dei beni in consegna al Ministero per i beni culturali e ambientali.