Art. 39.
                     (Art. 24 D.L. n. 331/1993)
        Oggetto dell'imposizione e modalita' di accertamento

  1.  I  prodotti  alcolici  intermedi  sono sottoposti ad accisa con
aliquota riferita ad ettolitro di prodotto finito.
  2. Si intendono per "prodotti intermedi" tutti i prodotti di cui ai
codici  NC  2204, 2205 e 2206 non contemplati dagli articoli 34, 36 e
38,  aventi  un  titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per
cento  in  volume  ma  non  al 22 per cento in volume. Fermo restando
quanto  previsto  dall'art.  38, e' considerata "prodotto intermedio"
qualsiasi  bevanda  fermentata tranquilla di cui all'art. 3, comma 2,
lettera  a),  con titolo alcolometrico effettivo superiore al 5,5 per
cento  in  volume  e  che  non  deriva  interamente da fermentazione,
nonche'  qualsiasi  bevanda  fermentata  gassata  di  cui al comma 2,
lettera  b), dello stesso art. 38, con titolo alcolometrico effettivo
superiore all'8,5 per cento in volume e che non deriva interamente da
fermentazione.
  3.   I  prodotti  finiti  sono  presi  in  carico  dal  depositario
autorizzato ed accertati dall'ufficio tecnico di finanza, anche sulla
base di esperimenti di lavorazione.