Art. 39. (Art. 24 D.L. n. 331/1993) Oggetto dell'imposizione e modalita' di accertamento 1. I prodotti alcolici intermedi sono sottoposti ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro di prodotto finito. 2. Si intendono per "prodotti intermedi" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204, 2205 e 2206 non contemplati dagli articoli 34, 36 e 38, aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento in volume ma non al 22 per cento in volume. Fermo restando quanto previsto dall'art. 38, e' considerata "prodotto intermedio" qualsiasi bevanda fermentata tranquilla di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), con titolo alcolometrico effettivo superiore al 5,5 per cento in volume e che non deriva interamente da fermentazione, nonche' qualsiasi bevanda fermentata gassata di cui al comma 2, lettera b), dello stesso art. 38, con titolo alcolometrico effettivo superiore all'8,5 per cento in volume e che non deriva interamente da fermentazione. 3. I prodotti finiti sono presi in carico dal depositario autorizzato ed accertati dall'ufficio tecnico di finanza, anche sulla base di esperimenti di lavorazione.