Art. 36.
I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci ed i loro
imballaggi e, se necessario, anche i mezzi che li hanno trasportati,
indicati nell'allegato V, parte B, per poter essere introdotti nel
territorio della Repubblica italiana, anche se destinati ad altri
paesi membri, debbono essere ufficialmente ispezionati, totalmente o
su campione rappresentativo, al fine di accertare:
che non siano contaminati da organismi nocivi elencati
nell'allegato I, parte A;
che i vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati
nell'allegato II, parte A, non siano contaminati dagli organismi
nocivi che li riguardano elencati in quella parte dell'allegato;
che i vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencate
nell'allegato IV, parte A, sezione I, siano conformi ai requisiti
particolari che li riguardano indicati in tale parte dell'allegato.