Art. 36.
   I  vegetali,  i  prodotti  vegetali  o  le  altre  voci  ed i loro
imballaggi e, se necessario, anche i mezzi che li hanno  trasportati,
indicati  nell'allegato  V,  parte B, per poter essere introdotti nel
territorio della Repubblica italiana, anche  se  destinati  ad  altri
paesi  membri, debbono essere ufficialmente ispezionati, totalmente o
su campione rappresentativo, al fine di accertare:
    che  non  siano  contaminati   da   organismi   nocivi   elencati
nell'allegato I, parte A;
    che   i   vegetali,  prodotti  vegetali  o  altre  voci  elencati
nell'allegato II, parte A,  non  siano  contaminati  dagli  organismi
nocivi che li riguardano elencati in quella parte dell'allegato;
    che   i   vegetali,  prodotti  vegetali  o  altre  voci  elencate
nell'allegato IV, parte A, sezione I,  siano  conformi  ai  requisiti
particolari che li riguardano indicati in tale parte dell'allegato.