Art. 36. I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci ed i loro imballaggi e, se necessario, anche i mezzi che li hanno trasportati, indicati nell'allegato V, parte B, per poter essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana, anche se destinati ad altri paesi membri, debbono essere ufficialmente ispezionati, totalmente o su campione rappresentativo, al fine di accertare: che non siano contaminati da organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A; che i vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato II, parte A, non siano contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano elencati in quella parte dell'allegato; che i vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencate nell'allegato IV, parte A, sezione I, siano conformi ai requisiti particolari che li riguardano indicati in tale parte dell'allegato.