Art. 37.
   I   vegetali,   i  prodotti  vegetali  e  le  altre  voci  di  cui
all'articolo precedente per poter essere  introdotti  nel  territorio
della  Repubblica italiana debbono altresi' essere accompagnati da un
certificato  fitosanitario  di  esportazione  emesso  dal  competente
Servizio  ufficiale  per  la  protezione  delle  piante  del Paese di
origine.