Art. 38. Qualora i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, siano stati immagazzinati o siano stati frazionati o abbiano subito una modificazione nell'imballaggio in un Paese terzo diverso da quello di produzione e conseguentemente siano stati esposti ad un rischio di contaminazione da organismi nocivi, per poter essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana debbono essere accompagnati, oltre che dal certificato fitosanitario di esportazione rilasciato dal Paese di origine o da una sua copia conforme, dal certificato fitosanitario di riesportazione rilasciato dall'autorita' competente del Paese rispeditore.