Art. 38.
   Qualora  i  vegetali,  i  prodotti  vegetali e altre voci elencati
nell'allegato V, parte B, siano stati  immagazzinati  o  siano  stati
frazionati  o abbiano subito una modificazione nell'imballaggio in un
Paese terzo diverso da quello di produzione e conseguentemente  siano
stati  esposti  ad  un rischio di contaminazione da organismi nocivi,
per poter essere introdotti nel territorio della Repubblica  italiana
debbono  essere accompagnati, oltre che dal certificato fitosanitario
di esportazione rilasciato dal Paese di origine o da  una  sua  copia
conforme,  dal certificato fitosanitario di riesportazione rilasciato
dall'autorita' competente del Paese rispeditore.