Art. 39.
   Qualora  i  vegetali,  i prodotti vegetali e le altre voci, di cui
all'allegato V, parte B, siano stati  introdotti  successivamente  in
piu'  Paesi  terzi  e se in tali occasioni sono stati rilasciati piu'
certificati fitosanitari, i prodotti in questione  per  poter  essere
introdotti  nel  territorio  della Repubblica italiana debbono essere
accompagnati,  oltre  che  dai  certificati   fitosanitari   previsti
dell'articolo precedente, dai seguenti documenti:
     a)  ultimo certificato fitosanitario di esportazione o sua copia
conforme autenticata;
     b)  certificati   fitosanitari   di   riesportazione   anteriori
all'ultimo  certificato  di  riesportazione  o  loro  copie  conformi
autenticate.