Art. 39.
Qualora i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci, di cui
all'allegato V, parte B, siano stati introdotti successivamente in
piu' Paesi terzi e se in tali occasioni sono stati rilasciati piu'
certificati fitosanitari, i prodotti in questione per poter essere
introdotti nel territorio della Repubblica italiana debbono essere
accompagnati, oltre che dai certificati fitosanitari previsti
dell'articolo precedente, dai seguenti documenti:
a) ultimo certificato fitosanitario di esportazione o sua copia
conforme autenticata;
b) certificati fitosanitari di riesportazione anteriori
all'ultimo certificato di riesportazione o loro copie conformi
autenticate.