Art. 39. Qualora i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci, di cui all'allegato V, parte B, siano stati introdotti successivamente in piu' Paesi terzi e se in tali occasioni sono stati rilasciati piu' certificati fitosanitari, i prodotti in questione per poter essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana debbono essere accompagnati, oltre che dai certificati fitosanitari previsti dell'articolo precedente, dai seguenti documenti: a) ultimo certificato fitosanitario di esportazione o sua copia conforme autenticata; b) certificati fitosanitari di riesportazione anteriori all'ultimo certificato di riesportazione o loro copie conformi autenticate.