Art. 40.
   Per  i  vegetali,  i  prodotti  vegetali  e le altre voci compresi
nell'allegato IV, parte A, per  i  quali  si  richiedono  particolari
requisiti  che possono essere soddisfatti in luoghi diversi da quelli
di origine il certificato  fitosanitario  previsto  dall'articolo  37
puo'  essere  emesso  dall'autorita' competente del Paese in cui tali
requisiti vengono soddisfatti, in particolare  cio'  si  applica  nel
caso   del   legname   se   fra   i  requisiti  particolari  previsti
dall'allegato IV, parte  A,  e'  sufficiente  che  sia  eliminata  la
corteccia.