Art. 41.
   I  certificati  fitosanitari  rilasciati  dai servizi fitosanitari
competenti  dei  Paesi  terzi  debbono  essere  conformi  ai  modelli
riprodotti  negli  allegati  della  convenzione internazionale per la
protezione delle piante della FAO del 6 dicembre  1951  e  successive
modifiche,  redatti  almeno  in  una  delle  lingue  ufficiali  della
Comunita'.
   Detti   certificati   devono   essere   emessi   dalle   autorita'
riconosciute a questo scopo dalla convenzione o, in caso di paesi non
firmatari,  sulla  base delle leggi o dei regolamenti di detti paesi.
Detti certificati non debbono  essere  stati  compilati  piu'  di  14
giorni  prima  della data in cui i vegetali, i prodotti vegetali o le
altre voci a cui si riferiscono hanno lasciato il Paese esportatore o
riesportatore.
   Detti  certificati  devono  essere  redatti  a   macchina   o   in
stampatello,  tranne  per quanto riguarda il timbro e la firma, senza
contenere correzioni, aggiunte o cancellature  che  non  siano  state
vidimate  dall'autorita'  che  li  ha  rilasciati, pena l'invalidita'
degli stessi. Per quanto  attiene  alla  denominazione  botanica  dei
vegetali  e  prodotti  vegetali  essa  e'  obbligatoria e deve essere
indicata in caratteri latini. I certificati devono essere prodotti in
originale, con le eccezioni espressamente indicate negli articoli  38
e 39.