Art. 41. I certificati fitosanitari rilasciati dai servizi fitosanitari competenti dei Paesi terzi debbono essere conformi ai modelli riprodotti negli allegati della convenzione internazionale per la protezione delle piante della FAO del 6 dicembre 1951 e successive modifiche, redatti almeno in una delle lingue ufficiali della Comunita'. Detti certificati devono essere emessi dalle autorita' riconosciute a questo scopo dalla convenzione o, in caso di paesi non firmatari, sulla base delle leggi o dei regolamenti di detti paesi. Detti certificati non debbono essere stati compilati piu' di 14 giorni prima della data in cui i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci a cui si riferiscono hanno lasciato il Paese esportatore o riesportatore. Detti certificati devono essere redatti a macchina o in stampatello, tranne per quanto riguarda il timbro e la firma, senza contenere correzioni, aggiunte o cancellature che non siano state vidimate dall'autorita' che li ha rilasciati, pena l'invalidita' degli stessi. Per quanto attiene alla denominazione botanica dei vegetali e prodotti vegetali essa e' obbligatoria e deve essere indicata in caratteri latini. I certificati devono essere prodotti in originale, con le eccezioni espressamente indicate negli articoli 38 e 39.