Art. 42.
   Sui  certificati  fitosanitari  di  cui  agli articoli precedenti,
presentati al  momento  del  controllo  fitosanitario  dei  vegetali,
prodotti  vegetali  o  altre  voci  a cui si riferiscono, deve essere
apposto  il  timbro  dell'Ufficio  doganale  presso  il  quale  viene
effettuato  il  controllo  fitosanitario, che indichi il nome di tale
ufficio e la data di entrata.