Art. 42. Sui certificati fitosanitari di cui agli articoli precedenti, presentati al momento del controllo fitosanitario dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci a cui si riferiscono, deve essere apposto il timbro dell'Ufficio doganale presso il quale viene effettuato il controllo fitosanitario, che indichi il nome di tale ufficio e la data di entrata.