Art. 43. I vegetali e i prodotti vegetali elencati nell'allegato VII del presente decreto e, se necessario, anche i mezzi che li hanno trasportati, provenienti da Paesi terzi, per essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana debbono essere ispezionati ufficialmente su campione rappresentativo al fine di accertare che, in caso di infestazione da parte di organismi nocivi alle derrate immagazzinate, non sia presente un grado di infestazione elevato.