Art. 43.
   I  vegetali  e  i prodotti vegetali elencati nell'allegato VII del
presente decreto e,  se  necessario,  anche  i  mezzi  che  li  hanno
trasportati,  provenienti  da  Paesi terzi, per essere introdotti nel
territorio  della  Repubblica  italiana  debbono  essere  ispezionati
ufficialmente  su  campione rappresentativo al fine di accertare che,
in caso di infestazione da parte di  organismi  nocivi  alle  derrate
immagazzinate, non sia presente un grado di infestazione elevato.