Art. 44.
   Se,  a  seguito delle ispezioni sui vegetali, prodotti vegetali ed
altre voci elencati nell'allegato V, parte  B,  e  nell'allegato  VII
risulta  che  le  condizioni  stabilite  dal  presente  decreto  sono
soddisfatte, il Servizio fitosanitario ne  autorizza  l'importazione,
rilasciando  apposito certificato fitosanitario per l'importazione da
presentare all'autorita' doganale.
   Per i vegetali, i prodotti  vegetali  e  le  altre  voci  elencati
nell'allegato  V,  parte B, l'importatore deve comunicare al Servizio
fitosanitario  regionale  gli  estremi  dell'iscrizione  al  registro
ufficiale  di cui all'articolo 19; in tal caso e qualora ne ricorrano
le condizioni, viene rilasciata copia del  certificato  fitosanitario
di  importazione,  ove sara' indicato il numero di registrazione, che
autorizza l'uso del passaporto delle piante ove previsto.
   Detto  certificato   fitosanitario   per   l'importazione   potra'
sostituire il passaporto delle piante sino alla prima destinazione in
territorio italiano, della ditta importatrice in deroga all'art. 25.