Art. 44. Se, a seguito delle ispezioni sui vegetali, prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato V, parte B, e nell'allegato VII risulta che le condizioni stabilite dal presente decreto sono soddisfatte, il Servizio fitosanitario ne autorizza l'importazione, rilasciando apposito certificato fitosanitario per l'importazione da presentare all'autorita' doganale. Per i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte B, l'importatore deve comunicare al Servizio fitosanitario regionale gli estremi dell'iscrizione al registro ufficiale di cui all'articolo 19; in tal caso e qualora ne ricorrano le condizioni, viene rilasciata copia del certificato fitosanitario di importazione, ove sara' indicato il numero di registrazione, che autorizza l'uso del passaporto delle piante ove previsto. Detto certificato fitosanitario per l'importazione potra' sostituire il passaporto delle piante sino alla prima destinazione in territorio italiano, della ditta importatrice in deroga all'art. 25.