Art. 45.
   Qualora  si  ritenga,  in  esito  alle  ispezioni  previste  dagli
articoli 36 e 43, che le condizioni stabilite  dal  presente  decreto
non  siano  soddisfatte, non si rilascia il certificato fitosanitario
per l'importazione.
   Nei casi in cui una parte della partita, a seguito  dell'ispezione
non  presenti  alcun  rischio  di  diffusione di organismi nocivi, il
comma precedente non si applica alla parte in questione.