Art. 46.
   Per i casi in cui si applica l'articolo 45, i vegetali, i prodotti
vegetali  o  le  altre  voci di cui trattasi formano oggetto di una o
piu' delle seguenti misure ufficiali:
    trattamento  adeguato,  seguito  dal  rilascio  del   certificato
fitosanitario di importazione se si ritiene che, come conseguenze del
trattamento, siano state soddisfatte le condizioni prescritte;
    separazione  dei  prodotti  infetti e/o infestati dal resto della
partita;
    imposizione di  un  periodo  di  quarantena,  finche'  non  siano
disponibili i risultati degli esami o delle prove ufficiali;
    rifiuto  o  autorizzazione  di  spedizione verso una destinazione
all'esterno dell'Unione Europea;
    distruzione.
   Per i casi in cui si applica il comma precedente, quarto trattino,
i Servizi  fitosanitari  regionali  devono  annullare  i  certificati
fitosanitari   o   i   certificati   fitosanitari  di  riesportazione
presentati al  momento  dell'introduzione  dei  vegetali  e  prodotti
vegetali.  All'atto  dell'annullamento  i predetti certificati devono
riportare in prima pagina ed in modo visibile un  timbro  triangolare
rosso  con la dicitura "certificato annullato", nonche' l'indicazione
del Servizio fitosanitario e la data.
   Le misure di intercettazione devono  essere  notificate,  mediante
apposito modello conforme all'allegato XIV, al Servizio fitosanitario
centrale  non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla data
in cui sono state adottate.