Art. 46. Per i casi in cui si applica l'articolo 45, i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui trattasi formano oggetto di una o piu' delle seguenti misure ufficiali: trattamento adeguato, seguito dal rilascio del certificato fitosanitario di importazione se si ritiene che, come conseguenze del trattamento, siano state soddisfatte le condizioni prescritte; separazione dei prodotti infetti e/o infestati dal resto della partita; imposizione di un periodo di quarantena, finche' non siano disponibili i risultati degli esami o delle prove ufficiali; rifiuto o autorizzazione di spedizione verso una destinazione all'esterno dell'Unione Europea; distruzione. Per i casi in cui si applica il comma precedente, quarto trattino, i Servizi fitosanitari regionali devono annullare i certificati fitosanitari o i certificati fitosanitari di riesportazione presentati al momento dell'introduzione dei vegetali e prodotti vegetali. All'atto dell'annullamento i predetti certificati devono riportare in prima pagina ed in modo visibile un timbro triangolare rosso con la dicitura "certificato annullato", nonche' l'indicazione del Servizio fitosanitario e la data. Le misure di intercettazione devono essere notificate, mediante apposito modello conforme all'allegato XIV, al Servizio fitosanitario centrale non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla data in cui sono state adottate.