Art. 46.
Per i casi in cui si applica l'articolo 45, i vegetali, i prodotti
vegetali o le altre voci di cui trattasi formano oggetto di una o
piu' delle seguenti misure ufficiali:
trattamento adeguato, seguito dal rilascio del certificato
fitosanitario di importazione se si ritiene che, come conseguenze del
trattamento, siano state soddisfatte le condizioni prescritte;
separazione dei prodotti infetti e/o infestati dal resto della
partita;
imposizione di un periodo di quarantena, finche' non siano
disponibili i risultati degli esami o delle prove ufficiali;
rifiuto o autorizzazione di spedizione verso una destinazione
all'esterno dell'Unione Europea;
distruzione.
Per i casi in cui si applica il comma precedente, quarto trattino,
i Servizi fitosanitari regionali devono annullare i certificati
fitosanitari o i certificati fitosanitari di riesportazione
presentati al momento dell'introduzione dei vegetali e prodotti
vegetali. All'atto dell'annullamento i predetti certificati devono
riportare in prima pagina ed in modo visibile un timbro triangolare
rosso con la dicitura "certificato annullato", nonche' l'indicazione
del Servizio fitosanitario e la data.
Le misure di intercettazione devono essere notificate, mediante
apposito modello conforme all'allegato XIV, al Servizio fitosanitario
centrale non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla data
in cui sono state adottate.