Art. 47.
   Le  partite  provenienti  dai  Paesi terzi non contenenti, secondo
quanto dichiarato, vegetali, prodotti vegetali o altre voci  elencati
nell'allegato  V,  parte  B, possono essere ispezionate ufficialmente
quando esista un serio motivo di  ritenere  che  sia  stata  commessa
un'infrazione delle regole a questo riguardo.
   Se   alla   fine   dell'ispezione  rimangono  dei  dubbi  relativi
all'identita'  della  merce,  in  particolare  su  genere,  specie  o
origine,  la  partita  sara' considerata contenere vegetali, prodotti
vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B.