Art. 47. Le partite provenienti dai Paesi terzi non contenenti, secondo quanto dichiarato, vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, possono essere ispezionate ufficialmente quando esista un serio motivo di ritenere che sia stata commessa un'infrazione delle regole a questo riguardo. Se alla fine dell'ispezione rimangono dei dubbi relativi all'identita' della merce, in particolare su genere, specie o origine, la partita sara' considerata contenere vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B.