Art. 48.
   Qualora, dai controlli effettuati su partite di vegetali, prodotti
vegetali o altre voci provenienti da Paesi terzi, si ritenga che essi
possano   costituire  un  rischio  imminente  di  introduzione  o  di
diffusione di organismi nocivi elencati negli allegati I e  II  o  di
organismi  nocivi  non  elencati in detti allegati, ma di cui sino ad
allora non era stata riscontrata la  presenza  sul  territorio  della
Repubblica  italiana,  il servizio fitosanitario regionale competente
adotta immediatamente le  misure  che  si  rendono  necessarie  e  ne
informa sollecitamente il servizio fitosanitario centrale.
   Le  misure  di  cui  al  comma  precedente si applicano anche alla
introduzione di organismi vivi isolati, non elencati negli allegati I
e II, originari di paesi terzi.