Art. 26
                     (Altre tipologie di corsi)
(1)     -  Oltre  ai  corsi  biennali  polivalenti  disciplinati  dai
precedenti  articoli  della  presente  ordinanza,   ai   fini   della
formazione  ed aggiornamento in servizio del personale docente per le
attivita' di sostegno, possono essere autorizzati ed  attivati  anche
corsi delle seguenti tipologie:
a)  moduli  per riconversione dei titoli monovalenti (precedentemente
autorizzati fino all'entrata in vigore della presente O.M.);
b) moduli per acquisizione del titolo per sezione diversa;
       Un numero massimo  di  20  corsisti  per  modulo  puo'  essere
ammesso  alla  frequenza  dei  corsi  biennali di specializzazione in
aggiunta ai 40 iscritti, ai fini del conseguimento dei titoli di  cui
al presente comma.
       In  caso  di  mancato  contemporaneo  svolgimento  dei  moduli
contestualmente ad un corso biennale, essi  possono  essere  previsti
con   un'organizzazione   autonoma  previa  specifica  autorizzazione
ministeriale secondo le  medesime  procedure  previste  per  i  corsi
biennali stessi.
(2)    -  Il  disposto di cui ai precedenti commi si applica anche ai
corsi statali, fatto salvo quanto previsto dal  precedente  art.  14,
per  le  condizioni di ammissione rivolte esclusivamente al personale
di ruolo.