Art. 28
   (Acquisizione diploma di specializzazione per sezione diversa)
(1)    - I possessori di diploma polivalente che intendano conseguire
la specializzazione anche per altra sezione, sono tenuti a:
a) frequentare le attivita' della quinta area  disciplinare  indicata
dall'art.  7,  comma  1  (LA  PROFESSIONALITA' - RIELABORAZIONE DELLA
ESPERIENZA PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI
- ex tirocinio dir. e indir.) per una annualita', per complessive  n.
150 ore, con le modalita' previste dall'art. 4;
b) svolgere le parti teoriche delle discipline:
       -   LEGISLAZIONE   PRIMARIA   E   SECONDARIA   riferita   alla
         integrazione scolastica (punto 2 - le basi normative per  la
         scuola);
       -  METODOLOGIA  E  DIDATTICA  GENERALE  (punto 2 - riferimenti
         teorici per la programmazione);
cosi' come indicate nei nuovi programmi, limitatamente alle parti che
non riguardano l'ordine di  scuola  a  cui  si  riferisce  il  titolo
posseduto e, comunque, per non meno di n. 24 ore.
(2)  - Il conseguimento del titolo per sezione diversa e' subordinato
alla  frequenza  delle  lezioni,  al  superamento degli esami e della
discussione di una tesi di diploma con le stesse  modalita'  previste
dai precedenti artt. 11, 12 e 13.
       Il   modulo   deve  essere  svolto  nell'ambito  di  una  sola
annualita', che si conclude con l'esame di tesi.
(3)   - I possessori di  titolo  di  specializzazione  polivalente  o
monovalente  ex  D.P.R.  n. 970/1975, in servizio come docenti presso
istituti o convitti statali, che intendono conseguire  il  titolo  di
specializzazione   rispettivamente   nella  qualifica  di  assistente
educatore o istitutore sono tenuti allo svolgimento delle attivita' e
alla frequenza delle discipline di cui al precedente comma 1.
(4)   - Analogamente, i  possessori  di  titoli  di  specializzazione
monovalenti  per assistente educatore o istitutore in servizio presso
istituti o convitti statali, che aspirano al conseguimento del titolo
di specializzazione per l'insegnamento ed in possesso dei  titoli  di
studio  che  ne consentono l'accesso, possono riconvertire il proprio
titolo secondo le norme sopra indicate.