Art. 29
            (Corsi di formazione/aggiornamento specifici)
(1) - Per far fronte a peculiari esigenze di acquisizione di tecniche
di  comunicazione  per  non  udenti  e per non vedenti (ad esempio la
scrittura    Braille),     ovvero     di     particolari     tecniche
pedagogico-didattiche  collegate  con specifici quadri di minorazione
(quali  ad  esempio  Autismo,  Sindrome  di  Down),  possono   essere
riconosciuti   ed   organizzati   corsi   di   formazione   di   alta
qualificazione.
       Relativamente alle procedure di riconoscimento di  tali  corsi
si fa riferimento alle disposizioni che disciplinano l'elaborazione e
la realizzazione dei piani provinciali di aggiornamento.
(2)    -  I  corsi di cui al presente articolo possono essere gestiti
anche da:
a) enti ed associazioni di disabili e di loro familiari in  relazione
agli  specifici  quadri  di  minorazione  dei  quali  per  statuto si
occupano;
b) istituti di ricovero e cura a carattere scientifico provvisti  del
relativo riconoscimento formale;
(3)  - I corsi constano di un numero di ore variabile da un minimo di
n. 40 ore a un massimo di n. 80 ore ciascuna.
(4)    - I Provveditori agli studi, nell'ambito dei piani provinciali
di aggiornamento, riservano - in un quadro  di  programmazione  e  di
ottimizzazione  delle risorse esistenti sul territorio - una quota di
fondi per la realizzazione di attivita' di formazione e aggiornamento
rivolte agli insegnanti specializzati in servizio, tenuto conto delle
specifiche, oggettive esigenze degli alunni  disabili  effettivamente
frequentanti.
       I corsi di cui al presente articolo rientrano prioritariamente
nei  piani provinciali di aggiornamento e debbono essere attivati nei
casi  di  riconosciuta  esigenza  con  l'obiettivo  di  una  efficace
formazione  in  "situazione"  allo  scopo  di  dare  fin  dall'inizio
dell'anno scolastico puntuali risposte ai  bisogni  degli  alunni  in
situazione di handicap.