Art. 43. (Norme sugli imballaggi). 1. L'attuazione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere norme volte alla prevenzione ed alla riduzione dell'impatto sull'ambiente degli imballaggi e a evitare ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza; b) prevedere la costituzione di sistemi aperti alla partecipazione degli operatori dei settori interessati e alla partecipazione degli enti pubblici, ai fini della restituzione e/o raccolta degli imballaggi, del loro reimpiego o recupero, secondo il principio della responsabilita' condivisa; c) definire strumenti economici al fine di disporre di fondi sufficienti al funzionamento dei sistemi di cui alla lettera b); d) definire sistemi di incentivazione al fine dello sviluppo di capacita' inerenti al recupero, al riciclaggio e agli sbocchi di mercato per i materiali di imballaggio riciclati; e) definire modalita' di incentivazione al riutilizzo, anche attraverso sistemi di cauzionamento degli imballaggi, nonche' le misure per la riduzione degli imballaggi immessi sul mercato; f) definire linee guida per l'integrazione dei piani di gestione dei rifiuti; g) elaborare programmi nazionali di prevenzione, al fine della riduzione alla fonte dei rifiuti da imballaggio, soprattutto attraverso lo sviluppo di tecnologie pulite; h) definire le modalita' di analisi per la determinazione dei metalli pesanti negli imballaggi; i) definire le modalita' di informazione agli utenti; l) definire modalita' di incentivazione alla raccolta, anche mediante modifiche alle disposizioni in materia di tasse sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; m) adottare ogni misura utile al fine dell'attuazione del principio secondo il quale chi e' responsabile dell'inquinamento deve assumersi gli oneri economici per la sua eleminazione; n) prevedere che l'attuazione della direttiva non comporti oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato o degli enti del settore pubblico allargato; o) fissare un obiettivo di recupero da raggiungere in cinque anni del 65 per cento in peso degli imballaggi, con un limite minimo del 50 per cento; p) fissare, nell'ambito degli obiettivi di cui alla lettera o) ed antro la stessa scadenza, il riciclo di non meno del 25 per cento, avendo come obiettivo il 45 per cento in peso di tutti i materiali di imballaggio, garantendo comunque un riciclo non inferiore al 15 per cento in peso per ciascun materiale di imballaggio.
Nota all'art. 43: - La diirettiva 94/62/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 365 del 31 dicembre 1994.