Art. 43.
                      (Norme sugli imballaggi).
   1.  L'attuazione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e
del  Consiglio  relativa  agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio
sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
      a)  prevedere  norme  volte  alla prevenzione ed alla riduzione
dell'impatto sull'ambiente degli imballaggi e a evitare ostacoli agli
scambi e distorsioni della concorrenza;
      b)   prevedere   la   costituzione   di   sistemi  aperti  alla
partecipazione   degli  operatori  dei  settori  interessati  e  alla
partecipazione  degli  enti  pubblici, ai fini della restituzione e/o
raccolta  degli imballaggi, del loro reimpiego o recupero, secondo il
principio della responsabilita' condivisa;
      c)  definire  strumenti  economici al fine di disporre di fondi
sufficienti al funzionamento dei sistemi di cui alla lettera b);
      d) definire sistemi di incentivazione al fine dello sviluppo di
capacita'  inerenti  al  recupero,  al  riciclaggio e agli sbocchi di
mercato per i materiali di imballaggio riciclati;
      e)  definire  modalita'  di incentivazione al riutilizzo, anche
attraverso  sistemi  di  cauzionamento  degli  imballaggi, nonche' le
misure per la riduzione degli imballaggi immessi sul mercato;
      f)  definire  linee  guida  per  l'integrazione  dei  piani  di
gestione dei rifiuti;
      g)  elaborare programmi nazionali di prevenzione, al fine della
riduzione   alla   fonte  dei  rifiuti  da  imballaggio,  soprattutto
attraverso lo sviluppo di tecnologie pulite;
      h)  definire  le modalita' di analisi per la determinazione dei
metalli pesanti negli imballaggi;
      i) definire le modalita' di informazione agli utenti;
      l)  definire  modalita'  di incentivazione alla raccolta, anche
mediante  modifiche  alle  disposizioni  in  materia  di  tasse sullo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
      m)  adottare  ogni  misura  utile  al  fine dell'attuazione del
principio secondo il quale chi e' responsabile dell'inquinamento deve
assumersi gli oneri economici per la sua eleminazione;
      n)  prevedere  che  l'attuazione  della  direttiva non comporti
oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato o degli enti
del settore pubblico allargato;
      o)  fissare  un  obiettivo di recupero da raggiungere in cinque
anni  del 65 per cento in peso degli imballaggi, con un limite minimo
del 50 per cento;
      p)  fissare, nell'ambito degli obiettivi di cui alla lettera o)
ed antro la stessa scadenza, il riciclo di non meno del 25 per cento,
avendo come obiettivo il 45 per cento in peso di tutti i materiali di
imballaggio,  garantendo  comunque un riciclo non inferiore al 15 per
cento in peso per ciascun materiale di imballaggio.
 
Nota all'art. 43:
             -  La  diirettiva 94/62/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L.
          365 del 31 dicembre 1994.