ART. 21
(Ferie, festivita' del Santo Patrono e recupero festivita' soppresse)
1.  Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un
    periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente
    spetta la normale retribuzione, escluse le indennita' previste
    per prestazioni di lavoro straordinario e quelle collegate ad
    effettive prestazioni di servizio.
2.  La durata delle ferie e' di 32 giorni lavorativi comprensivi
    delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera
    a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3.  I dipendenti assunti nella pubblica amministrazione dopo la
    stipulazione del presente contratto hanno diritto a 30 giorni
    lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste
    dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3
spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.
5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro
su cinque giorni, il sabato e' considerato non lavorativo ed
i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono
ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due
giornate previste all'articolo 1, comma 1, lettera a), della
legge 23 dicembre 1977, n. 937.
6. A tutti i dipendenti sono altresi' attribuite 4 giornate di
riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni
previste dalla menzionata legge n. 937/77. E' altresi considerata
giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della localita' in
cui il dipendente presta servizio, purche' ricadente in giorno
lavorativo.
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la
durata delle ferie e' determinata in proporzione dei dodicesimi
di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici
giorni e' considerata a tutti gli effetti come mese intero.
8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui
all'art. 23 conserva il diritto alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione
non da' luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo
quanto previsto nel comma 15. Esse vanno fruite nel corso di
ciascun anno solare, secondo le richieste del dipendente, tenuto
conto delle esigenze di servizio.
10. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente puo'
frazionare le ferie in piu' periodi nel corso dell'anno. La
fruizione delle ferie dovra' avvenire nel rispetto dei turni di
ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia
fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di
ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre. Qualora, durante tale
periodo, sia programmata la chiusura, per piu' di una settimana
consecutiva, della struttura in cui si presta servizio, il
dipendente che non voglia usufruire delle ferie, puo' chiedere,
ove possibile, di prestare servizio presso altra struttura, previo
assenso del responsabile, ferme restando le mansioni del profilo
professionale di appartenenza.
11.  Le  ferie  in  corso  di  fruizione  possono essere interrotte o
sospese  per  indifferibili  motivi  di  servizio.  In  tal  caso  il
dipendente  ha  diritto    al rimborso delle spese documentate per il
viaggio di rientro in sede e per quello di  ritorno  nella  localita'
dalla  quale  e' stato richiamato, nonche' all'indennita' di missione
per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre  diritto
al  rimborso  delle  spese  anticipate  o sostenute per il periodo di
ferie non goduto.
12. In caso di comprovata impossibilita' di usufruire delle ferie nel
corso dell'anno, le ferie  dovranno  essere  fruite  entro  il  primo
semestre dell'anno successivo.
13.  Le ferie sono sospese da malattie debitamente documentate che si
protraggano  per  piu'  di  3  giorni  o  diano  luogo   a   ricovero
ospedaliero. L'amministrazione deve essere posta in grado, attraverso
una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14.  Le  assenze  per  malattia  non  riducono  il  periodo  di ferie
spettanti, anche se si protraggano per l'intero anno solare.  In  tal
caso   la  fruizione  delle  ferie  e'  previamente  autorizzata  dal
dirigente responsabile, in relazione alle esigenze di servizio, anche
in deroga ai termini di cui al comma 12.
15. Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto della cessazione
dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a  tale  data  non
siano  state fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento
sostitutivo delle stesse sulla base del trattamento economico di  cui
al comma 1.