Art. 23
                        (Permessi retribuiti)
1. A domanda del dipendente e sulla base di apposita  documentazione,
sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi:
-  partecipazione  a  concorsi  od  esami, limitatamente ai giorni di
svolgimento delle prove: giorni otto all'anno
- lutti per decesso del coniuge o convivente,  di  parenti  entro  il
secondo  grado e di affini di primo grado: giorni tre consecutivi per
evento;
2.   A  domanda  del  dipendente  possono  inoltre  essere  concessi,
nell'anno, 3 giorni di permesso complessivi per nascita dei  figli  o
per gravi motivi personali o familiari debitamente documentati.
3.  Il  dipendente  ha  altresi'  diritto ad un permesso di 15 giorni
consecutivi in occasione del matrimonio.
4.  I  permessi  dei  commi  1,  2  e  3     possono  essere   fruiti
cumulativamente  nell'anno  solare,  non  riducono  le  ferie  e sono
valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio.
5.  Durante  i  predetti  periodi  al  dipendente   spetta   l'intera
retribuzione  esclusi  i  compensi  per  il lavoro straordinario e le
indennita' legate all'effettiva prestazione.
6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3,  della  legge  5  febbraio
1992, n. 104 non sono computati ai fini del raggiungimento del limite
fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
7.  Alle  lavoratrici  madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai
sensi dell'art. 4 della legge  30  dicembre  1971,  n.  1204,  spetta
l'intera  retribuzione  fissa mensile nonche' le quote di trattamento
economico accessorio fisse e ricorrenti.
8. Nell'ambito del periodo complessivo di astensione  facoltativa dal
lavoro previsto per le lavoratrici  madri  o  in  alternativa  per  i
lavoratori  padri  dall'art. 7, comma 1 della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204 integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, i primi trenta
giorni, fruibili anche frazionatamente, sono considerati permessi per
i quali spetta il trattamento di cui ai commi 4 e 5.    Le  eventuali
festivita'  cadenti all'interno del periodo di assenza sono computate
ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto.
Fino al terzo anno di vita del bambino, nei casi  previsti  dall'art.
7,  comma  2  della  legge 30 dicembre 1971, n. 1204 alle lavoratrici
madri ed ai lavoratori padri sono concessi,con le  stesse  modalita',
giorni trenta annuali di permesso retribuito.
9.   Il  dipendente  ha,  altresi',  diritto,  ove  ne  ricorrano  le
condizioni, ad  altri  permessi  retribuiti  previsti  da  specifiche
disposizioni.
10.  Nell'ambito  delle  disposizioni  previste dalla legge 11 agosto
1991, n. 266   nonche' dal    regolamento  approvato  con  D.P.R.  21
settembre  1994,  n.  613  per  le attivita' di protezione civile, le
amministrazioni favoriscono  la  partecipazione  del  personale  alle
attivita'   delle   Associazioni   di  volontariato  mediante  idonea
articolazione degli orari di lavoro.