Art. 24
          (Aspettativa per motivi di famiglia e di studio)
1.   L'aspettativa   per   motivi  di  famiglia  continua  ad  essere
disciplinata dagli art. 69 e 70 del  T.U.  approvato  con  D.P.R.  10
gennaio  1957,  n.  3,  e  dalle  leggi  speciali che a tali norme si
richiamano.
2. Il dipendente puo' essere collocato in aspettativa, ai  sensi  del
comma 1, anche per motivi di studio.
3. I periodi di aspettativa di cui ai commi 1 e 2 non si cumulano con
le assenze per malattia previste dagli artt. 26 e 27.