Art. 25
                          (Permessi brevi)
1.  Puo'  essere  concesso  al  dipendente che ne faccia richiesta il
permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di  lavoro.
I  permessi  concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso
di durata superiore alla meta' dell'orario di lavoro  giornaliero,  e
non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per
consentire l'adozione delle misure organizzative necessarie.
3. Il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate non oltre
il  mese  successivo,  secondo  le  disposizioni  del dirigente o del
funzionario responsabile. Nel caso in cui  il  recupero  non    venga
effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.